Adempimenti

DECRETO FISCALE/2 - Coperture penali incerte, l’integrativa è a rischio flop

di Valerio Vallefuoco

Ancora dubbi sulla copertura penale della dichiarazione integrativa speciale (Dis), come ridenominata dalla relazione illustrativa del governo.

Ci si riferisce alla complessa formulazione dell’articolo 9 , comma 9 del Dl 119/2018. Sia il testo normativo che la relazione si prestano a due interpretazioni che non aiutano gli operatori. La norma, infatti, punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni coloro che fraudolentemente si avvalgono della Dis, per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati «diversi» dai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Aggiungendo, però, che resta ferma l’applicabilità dei reati di riciclaggio , autoriciclaggio, impiego di denaro o beni provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori.

Quindi, sembrerebbe da un lato che la Dis potrebbe essere fatta per sanare reati tributari di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti, per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e, dall’altro lato, non potrebbe essere effettuata per qualsiasi altro reato tributario o per qualsiasi altro delitto non tributario. Secondo elemento di perplessità è il richiamo della norma ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. Infatti, non è chiaro se la stessa norma punisca comunque coloro che fanno una corretta integrativa speciale o configuri una causa di non punibilità.

Con quest’ultima interpretazione, si arriverebbe al paradosso che chi sana il reato fiscale presupposto individuato dalla norma sarebbe comunque passibile di procedimento penale per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori.

Questa situazione di incertezza sulla copertura penale si riverbera anche sulla disciplina antiriciclaggio poiché, se vi fosse il sospetto di una mancata copertura penale della procedura, i soggetti obbligati sarebbero costretti a segnalare l’operazione come sospetta e addirittura rifiutarsi di effettuarla. Sarebbe auspicabile un migliore coordinamento della normativa con il sistema fiscale e penale tributario e, in sede di conversione, sarebbero necessarie correzioni ed integrazioni, a fare chiarezza per gli operatori ed i contribuenti, che senza certezza del diritto tributario non aderirebbero alla procedura.

Del resto anche la relazione illustrativa richiama le linee guida dell’Ocse sul rapporto collaborativo e di reciproca fiducia tra contribuente e fisco, che consigliano di escludere la punibilità penale in caso di adesione a programmi governativi. Anche l’ultima significativa esperienza di collaborazione volontaria ha insegnato a tutti che solo le regole certe sulle cause di esclusione della punibilità penale possono indurre i contribuenti ed i loro consulenti ad aderire in modo significativo.

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