Definizione liti preclusa dalla Cassazione
Le sentenze di Cassazione che vengono depositate in questi giorni e nei giorni a venire potrebbero
Ai sensi di quest’ultima disposizione, gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli di eventuali pronunce non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto manovrina). La norma pare dunque affermare il principio secondo cui il perfezionamento della sanatoria travolge comunque tutte le sentenze intervenute medio tempore, a meno che le stesse non siano divenute definitive prima della novella di legge. Per questo motivo, il contribuente non ha in realtà un interesse specifico a chiedere la sospensione dei procedimenti pendenti, seppure tale facoltà sia consentita dal comma 8 del medesimo articolo. L’interessato potrebbe infatti lasciare che la causa sia trattata e che la sentenza sia depositata e successivamente, una volta conosciuto l’esito di questa, decidere il da farsi. Se la pronuncia è negativa, vi sarà convenienza all’adesione, altrimenti si potrebbe anche lasciar cadere tale opportunità, considerato che il costo della stessa è sempre ancorato all’atto originario.
Il comma 3 del medesimo articolo 11, tuttavia, stabilisce che «sono definibili le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva». Va subito evidenziato che in tutti i casi in cui sia stata depositata una sentenza di merito, sia prima che dopo il 24 aprile scorso, la stessa non può mai passare in giudicato dopo la suddetta data. Questo perché, ai sensi del comma 9 del ridetto articolo 11, sono sospesi per sei mesi tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre di quest’anno. Tale sospensione, vale ricordarlo, opera ope legis, a prescindere dalla circostanza che il contribuente si avvalga della chiusura agevolata, a condizione che la lite sia astrattamente definibile.
Lo stesso dicasi per le sentenze di Cassazione che si concludano con una rimessione della causa al giudice di merito, perché anche in questo caso opera la sospensione dei termini di riassunzione.
Il problema invece si pone con riguardo alle sentenze di legittimità che decidono la controversia prima della presentazione dell’istanza. Queste infatti, se negative per il contribuente, impediscono l’accesso alla definizione agevolata. Il punto è però che allo stato, anche volendo, non è possibile presentare la domanda, poiché mancano i provvedimenti di attuazione dell’agenzia delle Entrate (articolo 11, comma 12). L’effetto finale è paradossale: l’agenzia delle Entrate determina di fatto le condizioni di accesso alla sanatoria, a seconda del minore o maggiore lasso temporale che sarà necessario per approvare il modello di domanda.
Una volta adottati i provvedimenti direttoriali necessari, è evidente che gli interessati che hanno controversie in attesa di deposito della sentenza da parte del giudice di legittimità potrebbero avere interesse ad anticipare la trasmissione del modulo. Si tratta di una situazione che presenta profili di irragionevolezza.
La soluzione corretta dovrebbe essere quella di sancire la sterilizzazione di tutte le pronunce giudiziali che intervengono dopo il 24 aprile scorso, per effetto dell’adesione alla definizione agevolata. In questo modo si porrebbero tutti i contribuenti in posizione di parità. In questo senso, peraltro, depone la norma contenuta nel sopra ricordato comma 7 della disciplina di riferimento.
Il testo della manovrina approvato in via definitiva