Demolizione e ricostruzione con le vecchie distanze tra edifici
Sorpresa estiva per il testo unico dell’edilizia (Dpr380/2001), che è notevolmente rimaneggiato dall’articolo 10 del decreto legge 76/2020. Le modifiche agevolano sia le progettazioni che la circolazione dei beni (si veda l’altro articolo), in correlazione con le procedure di bonus (110%) per interventi sui consumi energetici e antisismici.
Oggi la ristrutturazione comprende, a tutti gli effetti, la demolizione e ricostruzione: l’articolo 10 del decreto legge innova l’articolo 3 del testo unico dell’edilizia, eliminando una serie di limiti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche possono cambiare, e possono essere inserite tutte le innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico, per l’accessibilità e l’installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Ciò significa che si può demolire ricostruire eccedendo dalla struttura preesistente.
Questo nuovo concetto di ristrutturazione è l’unico che consente, nelle Regioni che ammettono premi di volumetria (cosiddetti Piani casa) interventi utili al riordino ed al recupero urbano. Fino a pochi mesi fa, la Corte costituzionale (sentenze 70 e 119 /2020) aveva imposto il rispetto dei limiti previsti nel 1968 dal decreto ministeriale 1444, paralizzando l’attività edilizia in Puglia e nel Veneto.
Oggi si può demolire ricostruire se si rispettano le distanze «legittimamente preesistenti» (articolo 2-bis del testo unico, modificato dall’articolo 10 del decreto legge 76/2020), cioè si può realizzare un edificio diverso, li dove esisteva una diversa costruzione.
Per comprendere meglio l’importanza dell’innovazione normativa, è utile ricordare che le distanze si consolidano in un periodo ventennale, nel senso che il decorso del tempo “storicizza” i luoghi e li rende consolidati al punto tale da poter effettuare demolizioni e ricostruzioni con le stesse, preesistenti distanze. Basta quindi che la situazione si sia prolungata per vent’anni, per poter vantare un titolo a mantenere la preesistente distanza, demolendo ciò che c’era e ricostruendolo sul posto.
Questo nuovo concetto di ristrutturazione vale anche per i centri storici e le zone vincolate sotto l’aspetto ambientale (Dlgs 42/2004), se si rispettano sagoma, prospetti, sedime e volumetria preesistente: spetterà ai Comuni, in sede di rilascio del titolo edilizio (sempre necessario) arginare la corsa all’edilizia sostitutiva.
Acquisizione delle Cu, per gli intermediari delegati preferibili le soluzioni web service
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware







