Detrazione Iva da riallineare dopo lo scarto della e-fattura
Ricerca di semplificazioni nella gestione della fattura elettronica. Le costanti richieste degli operatori e le domande frequenti dei lettori del Sole 24 Ore trovano qualche risposta nella prima audizione alla commissione Finanze della Camera del direttore delle Entrate di mercoledì scorso. Il direttore, Antonino Maggiore, ha puntualizzato che la volontà dell’Agenzia è accompagnare i contribuenti nella fase attuativa della e-fattura. Inoltre, ha ribadito che gli attuali istituti di semplificazione restano in vigore. Tra questi, per chi gestisce ancora tutto in modo manuale, ha suggerito la fattura differita. Infine, non si è opposto alla possibilità che i termini di invio della fattura o di gestione della detrazione possano – con intervento legislativo – essere modificati per andare incontro alle difficoltà manifestate dai più.
Fattura immediata
Le fatture di fine mese restano uno dei problemi più sentiti dagli operatori. In effetti, in caso di emissione di fattura immediata, è difficile rispettare il termine delle ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (si pensi al ristorante che fattura alle 23.30 del 30 settembre). La circolare 13/E/2018 ammette la possibilità che ci sia un «minimo ritardo» nella trasmissione della fattura allo Sdi, ma a patto che si rispetti il termine di liquidazione dell’imposta con riferimento al momento di effettuazione della relativa operazione. Apertura utile, ma non risolutiva. Ciò che si potrebbe fare con un intervento normativo è ammettere un ritardo “fisiologico” nell’invio della fattura allo Sdi (entro il 10-15 del mese successivo alla data di effettuazione) a condizione del rispetto della liquidazione. Questo meccanismo introdurrebbe un concetto allargato di fatturazione differita, risolvendo molti problemi senza danni per l’Erario.
Fattura differita
L’uso della fattura differita è possibile anche con la e-fattura rispettando, però, le condizioni documentali e temporali previste dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72. Secondo la norma – come chiedono molti lettori del Sole 24 Ore – si può emettere una fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione con riferimento, però, al mese di liquidazione. Perciò, le operazioni effettuate il 30 settembre 2018, documentate con Ddt e fatturate il 5 ottobre avranno:
data di emissione 5 ottobre;
periodo di liquidazione settembre.
Liquidazione e detrazione Iva
Un altro problema sollevato è l’asimmetria che si può verificare tra emissione e liquidazione per il cedente/prestatore in caso di scarto della fattura da parte dello Sdi e l’ulteriore problematica che si potrebbe creare per la detrazione presso il cessionario.
L’esempio considerato è questo:
il 30 settembre 2018 il cedente emette fattura e la invia allo Sdi;
il 1° ottobre lo Sdi scarta la fattura;
il 4 ottobre il cedente la riemette con un nuovo numero e data e lo stesso giorno il cessionario/committente riceve la fattura.
Sul piano della liquidazione Iva, il cedente deve inserire la fattura nella liquidazione di settembre. In effetti, qui c’è un problema del gestionale che, provvedendo allo storno interno e alla riemissione del documento, provvede anche a spostare la liquidazione dell’Iva da settembre a ottobre. Come precisa la circolare 13/E, in questo caso è necessario intervenire sul gestionale emettendo una fattura rettificativa della precedente e introducendo una procedura che non modifichi la liquidazione.
In tema di detrazione, il cessionario/committente riceve la fattura il 4 ottobre e può detrarre l’Iva dalla liquidazione di ottobre (in base alla lettura rigida data con la circolare 1/E/2018). Si spera però che venga accolta un’interpretazione diversa, poiché si rispetterebbe la simmetria tra l’esigibilità e la detrazione dell’imposta.