Dichiarazioni su più quadri per la tassazione dei dividendi
A distanza di un anno dalla riforma che ha esteso la tassazione sostitutiva del 26% ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate (articolo 1, commi 999 e seguenti legge 205/2017), ci sono ancora molti casi in cui i contribuenti faticano ad individuare il regime corretto.
È necessario partire dalla premessa che i presupposti di applicazione delle ritenute alla fonte sugli utili distribuiti da soggetti Ires sono contenuti in un’unica norma ‒ l’articolo 27 del Dpr 600 del 1973 ‒, in base alla quale la ritenuta si applicava solo sui dividendi percepiti:
dalle persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa, tranne che per le partecipazioni immesse in un regime di risparmio gestito, dato che il dividendo concorre a formare il risultato della gestione soggetta a specifica imposta sostitutiva;
dai soggetti esenti da Ires, esclusi i fondi comuni d’investimento per effetto della circolare 11/E del 2012, paragrafo 8.2;
dai soggetti non residenti, per i dividendi su partecipazioni non relative a stabili organizzazioni in Italia.
Alcuni commi dell’articolo 27 riportano ancora l’aliquota del 27%, ma si intende 26%, per effetto dell’articolo 2, comma 1 del Dl 66/2014. La ritenuta è ridotta:
all’11% nei confronti dei fondi pensione Ue o See;
all’1,20% nei confronti delle società di capitali ed enti commerciali fiscalmente residenti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo;
oppure nelle misure previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Ciò premesso, per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 occorre distinguere la disciplina “a regime” dal “regime transitorio” delle partecipazioni qualificate.
Per quanto riguarda la disciplina a regime, i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 dai soggetti sopra individuati (persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa, soggetti esenti da Ires e non residenti) subiscono una ritenuta d’imposta, nelle misure sopra indicate, a prescindere dalla circostanza che siano relativi a partecipazioni qualificate o non qualificate; sui dividendi di fonte estera la ritenuta è operata, dagli intermediari italiani, sul cosiddetto «netto frontiera» (ammontare lordo, dedotta la ritenuta subita all’estero nei limiti dell’aliquota prevista da eventuali convenzioni internazionali).
Solo se il dividendo è corrisposto ad una persona fisica al di fuori dell’esercizio d’impresa da una società estera a fiscalità privilegiata con titoli non negoziati in mercati regolamentati, la ritenuta è operata a “titolo d’acconto” sull’intero ammontare dell’utile, a meno si tratti di utili formati con redditi già tassati per trasparenza nel regime Cfc di cui all’articolo 167 del testo unico (nel qual caso non sono più tassati in capo al socio) oppure operi l’esimente costituita dalla dimostrazione che dalla partecipazione non si consegue l’effetto di localizzare il reddito in prevalenza in un Paese a fiscalità privilegiata (nel qual caso la ritenuta è operata a titolo d’imposta).
La ritenuta d’imposta esaurisce il rapporto tributario.
Se una persona fisica residente percepisce, sempre al di fuori dell’esercizio d’impresa, un dividendo che non è stato assoggettato a ritenuta d’imposta, bisognerà indicarlo nella dichiarazione (a meno che sia escluso da imposizione perché formato con redditi già tassati nel regime Cfc)
In particolare:
nel caso si tratti di un dividendo che, se fosse stato incassato per il tramite di un intermediario italiano, sarebbe stato assoggettato a ritenuta d’imposta (vedi sopra), dovrà indicare il reddito nel quadro Rm della dichiarazione assoggettandolo, nel suo ammontare lordo, all’imposta sostitutiva del 26% (v. istruzioni al quadro Rm, sezione V, col. 3);
nel caso in cui si tratti di un dividendo proveniente da un paese a fiscalità privilegiata non quotata in un mercato regolamentato e non operi l’esimente sopra citata, dovrà indicarlo nel quadro Rl e farlo concorrere nel suo intero ammontare al reddito complessivo imponibile, beneficiando del tax credit per le imposte subite all’estero.
Per i dividendi deliberati fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 si applica, invece, un regime transitorio (si veda l’articolo in basso).