Dogane, sul valore di una merce incidono tutti i pagamenti
La Corte di Giustizia Ue illustra l’incidenza di una somma versata come contropartita del diritto di esclusiva
Per determinare il valore in dogana di una merce, si devono considerare tutti i pagamenti fatti dal compratore in grado di condizionare la compravendita internazionale. Si deve realizzare, insomma, l’evento che un determinato pagamento costituisce una «condizione della vendita» delle merci da valutare, che è tale qualora, nell’ambito dei rapporti contrattuali instaurati tra il venditore, o la persona ad esso collegata, e l’acquirente, tale pagamento rivesta un’importanza tale per il venditore che, in mancanza dello stesso, quest’ultimo non procederebbe alla vendita.
Per quanto sopra, un fee corrisposta dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.
Sono queste le conclusioni della sentenza C-755/19 della Corte di Giustizia dell’Ue che, in linea con la precedente giurisprudenza, torna sul valore doganale delle merci in un senso apparentemente restrittivo, ma che conferma i principi cardine sul tema utili per la risoluzione di altre e più complesse controversie ad oggi di fatto irrisolte e tutte incentrate sul corretto inquadramento del requisito di base della “condition of sale”.
Solo se un pagamento condiziona la vendita, allora quel pagamento è rilevante ai fini doganali e forma dunque la base imponibile per i dazi.Nel caso affrontato dalla Corte di Giustizia, una società tedesca impegnata nel commercio di prodotti del tabacco si accordava con un fornitore cubano per avere il diritto esclusivo, in qualità di unico distributore, di importare, vendere e distribuire in Germania e in Austria i sigari prodotti da detta società cubana.
In cambio della concessione di tale diritto di distribuzione esclusiva, la società tedesca si era obbligata a versare al fornitore, per un periodo di quattro anni, un importo annuo qualificato come «compensazione», pari al 25% del fatturato annuo risultante dalle vendite di sigari nell’Ue.Se tale compensazione, che si aggiunge al prezzo dei beni, concorre o meno al valore doganale delle merci è da individuarsi sulla base di un approccio case by case, che valuti se, da contratto, un fornitore sia disposto a vendere le merci senza quel pagamento o meno.
In caso di risposta negativa, il valore doganale è maggiorato di questo ulteriore pagamento, aumentando l’imponibile di confine, in quanto l’actual value dei beni è formato, per norma internazionale Wto e secondo le connesse disposizioni del codice Ue, da tutti i pagamenti che un compratore deve fare ad un venditore o a terzi ad esso collegati, quale condizione della vendita dei beni.
Questa conclusione dovrebbe però suggerire, in generale, un approccio di maggiore cautela in tutte le ipotesi in cui, sul lato passivo, l’importatore si rivolge ad un fornitore extra Ue per ottenere le merci e ad un altro soggetto, dal primo scollegato, per pagare un diritto ad essere relativo (come una licenza). In molte ipotesi, appare infatti molto difficile individuare una «condizione della vendita» delle merci da valutare, ossia un pagamento che rivesta un’importanza tale per il venditore che, in mancanza dello stesso, quest’ultimo non procederebbe alla vendita.