Trasporto e movimentazioni delle merci, ritocchi alla fatturazione con l’ok al reverse charge
La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea
Alla fine dello scorso anno il legislatore, con l’articolo 1, commi 57-63, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha deciso di estendere l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali. Nella stesura originaria tali contratti dovevano essere «caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente».
Lo scorso mese di giugno, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del Dl 84/2025 (cosiddetto Decreto fiscale) sono state eliminate dall’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del Dpr 633/1972, le parole «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma», venendosi così a estendere la facoltà di applicazione del meccanismo del reverse charge a qualsiasi tipologia di contratto di appalto di trasporto e movimentazioni delle merci.
L’efficacia della disposizione è tuttavia subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
L’opzione per il pagamento dell’Iva
In attesa dell’autorizzazione da parte del Consiglio Ue, il prestatore e il committente potranno comunque optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore.
L’opzione, che potrà essere esercitata anche con riferimento ai rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ha durata triennale e dovrà essere comunicata dal committente all’agenzia delle Entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore delle Entrate.
L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che:
- la fattura dovrà essere emessa dal prestatore, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972;
- l’imposta dovrà essere versata dal committente, in nome e per conto del prestatore, con il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
L’aggiornamento dei gestionali
Gli impatti, lato gestionali, sono numerosi per cui si prefigura un’attività importante di aggiornamento per le software house associate ad AssoSoftware, non appena sarà approvato il modello di comunicazione dell’opzione ovvero non appena sarà rilasciata, da parte del Consiglio dell’Unione europea, l’apposita autorizzazione. Peraltro, qualora dovesse giungere prima l’autorizzazione dell’Unione europea, l’applicazione del meccanismo del reverse charge coinvolgerebbe già da subito un numero molto elevato di soggetti, non trattandosi più di una scelta, bensì di un obbligo. Con impatti a livello informatico ancora più importanti. Proviamo a elencare le principali modifiche che dovranno essere apportate ai software gestionali:
- per le fatture attive, che dovranno essere emesse con Natura N6, in fase di registrazione dovrà essere prevista un’apposita classificazione per poter compilare il rigo VE35 della dichiarazione annuale Iva;
- per le fatture passive, contraddistinte dalla Natura N6, in fase di registrazione dovrà essere prevista un’apposita classificazione per poter compilare il quadro VJ della dichiarazione annuale Iva;
- lato ciclo passivo, dovranno essere sviluppate apposite funzionalità per poter generare automaticamente il modello F24 con l’importo dell’Iva da versare relativa a queste specifiche operazioni, in relazione alle quali è possibile venga istituito uno specifico codice tributo. Il versamento dovrà essere effettuato con cadenza mensile, risultando apparentemente irrilevante la periodicità con cui viene effettuata dal committente il versamento dell’Iva;
- in ambito fatturazione elettronica, poiché l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta la produzione del documento d’integrazione TD16, è probabile che tale documento dovrà essere integrato con gli estremi del versamento effettuato con il modello F24, come già accade per altri documenti di integrazione TD;
- nella liquidazione periodica dovrà essere indicato che l’Iva è stata assolta con il meccanismo del reverse charge, che il versamento è stato effettuato con il modello F24 e che quindi il debito non rientra in liquidazione.
Si tratta di un elenco di attività di allineamento delle procedure non necessariamente esaustivo. I reparti di produzione delle software house stanno già analizzando tutti gli interventi da effettuare, che saranno effettivamente realizzati non appena vi sarà la certezza che le citate norme diventeranno realmente operative.
Si auspica chiaramente che il tempo a disposizione delle case di software possa essere congruo rispetto alle attività da svolgere, soprattutto nel caso in cui tale operatività sia introdotta come obbligo e non sia solo un’opzione, e quindi interessi una platea particolarmente ampia di stakeholders.