Domande sul reddito di inclusione girate entro 15 giorni all’Inps
Le domande per l’accesso al Reddito d’inclusione (Rei), presentabili da ieri nei punti d'accesso individuati dai Comuni, andranno inviate da questi ultimi all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse, termine entro cui gli enti territoriali dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente. L’Istituto avrà, a quel punto, cinque giorni per verificare la sussistenza dei requisiti familiari ed economici previsti dal Dlgs 147/17, che ha introdotto la misura di ultima istanza.
Con il messaggio n. 4811 del 30 novembre l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione e l’istruttoria delle domande di Rei, dopo che con la circolare n. 172 aveva illustrato le caratteristica del nuovo strumento finanziato dal Fondo povertà e dal Pon Inclusione.
Nel documento si evidenziano le modalità di controllo dei requisiti per la prima fase dell’intervento, destinato alle famiglie con figli minori, persone disabili, donne in gravidanza o almeno un disoccupato over 55, con contributo minimo di 190 euro fino a un massimo di 485: una situazione che cambierà dal 1° luglio 2018, allorché la platea dei beneficiari sarà ampliata a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici previsti dal Dlgs 147/17, ossia un Isee non oltre 6mila euro e un Isr non oltre 3mila.
La domanda trasmessa dai Comuni all’Inps dovrà essere accompagnata dal codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le domande non saranno esaminate. Dopo aver valutato i requisiti di residenza e di soggiorno, in caso di presenza nel nucleo interessato al Rei di una donna in gravidanza sarà sempre compito dell’ente locale quello di prendere visione della documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
Più variegati i controlli dell’Inps sui requisiti familiari ed economici per l’accesso alla misura, più sopra descritti: si dovrà prestare particolare attenzione, in particolare, alla sussistenza dello stato di disoccupato del richiedente, su cui, precisa il documento, non incidono eventuali compensi percepiti per prestazioni di lavoro occasionale. Verrà verificata, ancora, la presenza di una eventuale domanda di ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria la cui data sia antecedente di almeno tre mesi rispetto a quella di richiesta del Rei.
Dal momento che il Rei è incompatibile con la contemporanea fruizione della Naspi o di altri ammortizzatori sociali da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare interessato, dovrà essere riscontrata l’eventuale fruizione degli stessi sulla piattaforma fiscale con l’utilizzo del criterio di cassa, ossia valutando il momento dell’effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.