Doppio binario sulla trasparenza
Negli ultimi anni la trasparenza e cooperazione internazionale in materia fiscale è stata perseguita in ambito Ocse sempre con più impegno. L’obiettivo è stato raggiunto coinvolgendo oltre 150 Stati che hanno aderito ai modelli di accordi internazionali predisposti dall’Ocse attraverso scambi su richiesta (Eoir, Exchange information on request) e automatici (Aeoi, Automatic exchange of information).
Tra gli accordi bilaterali rientrano quelli contro la doppia imposizione (Dtc, Double tax convention) e sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie (Tiea, Tax information exchange agreement): in questi casi le informazioni vengono scambiate a seguito di richieste singole o di gruppo effettuate da un Paese all’altro firmatario dell’accordo.
Nel caso di utilizzo dello scambio automatico gli Stati hanno aderito al Crs (Common reporting standard), modello di accordo multilaterale che prevede standard comuni di catalogazione delle informazioni sui conti correnti detenuto dai contribuenti all’estero (nome, cognome, stato di residenza, codice fiscale e giacenza media annuale del conto). Questi dati vengono scambiati automaticamente attraverso flussi informatici che partono da ogni Paese firmatario nei confronti di tutte le altre giurisdizioni aderenti. Lo scambio è già iniziato per i Paesi più virtuosi (early adopters), che il 30 settembre 2017 hanno scambiato i dati del 2016; per gli altri Paesi la raccolta dei dati è iniziata quest’anno e lo scambio avverrà nel 2018 (fast followers). Altri Paesi hanno comunicato la loro adesione a partire dal 2019/2020.
La scorsa settimana l’Ocse ha reso disponibile sul proprio sito una mappa interattiva che presenta gli indicatori chiave e i risultati del lavoro sulle questioni fiscali internazionali, con 150 paesi e giurisdizioni catalogati a seconda che implementino lo strumento di scambio su richiesta ovvero quello automatico.
L’Italia ha aderito a entrambe le modalità di scambio di dati, ma con alcuni Paesi le convenzioni bilaterali ancora non contengono l’abolizione del segreto bancario o fiduciario (si veda la grafica in alto), pertanto la trasparenza potrà essere piena, ma riferita solo a dati sintetici ottenuti con lo scambio automatico. Proprio l’11 dicembre scorso l’Ocse ha emanato una nota in cui, prendendo spunto dalle diffusioni dei Panama e Paradise papers da parte del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), ha dovuto prendere atto di un uso ancora diffuso di strutture offshore per nascondere proprietà e beneficiari di beni e reddito.
L’Ocse prendendo spunto dall’invito dei ministri delle finanze al G7 di Bari del 13 maggio 2017 a iniziare a «discutere possibili soluzioni per affrontare le disposizioni volte a eludere le segnalazioni secondo lo standard comune di segnalazione o volte a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti» e a discutere e individuare «regole di divulgazione obbligatorie del modello ispirate all’approccio adottato per gli accordi di elusione delineati nella relazione sull’azione 12 di Beps», ha predisposto un documento di consultazione in cui si chiedono indicazioni delle parti interessate su regole che hanno lo scopo di indirizzare i promotori e i fornitori di servizi con un coinvolgimento materiale nella progettazione, commercializzazione o implementazione di accordi di evasione del Crs o strutture offshore.
Le norme proposte richiederanno a tali intermediari di divulgare le informazioni sul regime fiscale da loro progettato alle loro autorità fiscali nazionali. Le norme prevederanno altresì che le informazioni su tali sistemi (compresa l’identità di qualsiasi utente o beneficiario effettivo) vengano poi messe a disposizione di altre autorità fiscali nazionali in conformità ai requisiti del modello di scambio di informazioni applicabile.