Controlli e liti

Escluse le penalità se il contribuente dimostra l’inadempimento del professionista

di Romina Morrone

Al contribuente non può essere irrogata la sanzione tributaria se dimostra che il mancato adempimento degli obblighi tributari è addebitabile esclusivamente al professionista al quale ha affidato il mandato a trasmettere la dichiarazione in via telematica, e il fatto è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Lo ha affermato la Cassazione nell’ ordinanza 6790/2017 .

La vicenda
Una società ha impugnato la cartella di pagamento, emessa a seguito del mancato riconoscimento di un credito Iva, riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2002 ma maturato nel 2001, anno nel quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. I giudici di merito hanno parzialmente accolto il ricorso della contribuente, annullando la cartella limitatamente alle sanzioni irrogate (dichiarando invece dovuto il tributo), e affermando che l’inosservanza degli adempimenti fiscali (trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi relativa al 2002) era dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del professionista incaricato, denunciato in sede penale.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia, hanno sostenuto che appariva verosimile l’imputabilità dell’inadempimento fiscale alla condotta, colpevole e negligente, del professionista (articolo 6 del Dlgs 472/1997), pur non essendo ancora intervenuta sentenza, passata in giudicato, di condanna del professionista incaricato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione e la Corte lo ha accolto.

L’ordinanza
I giudici di legittimità hanno ribadito che, in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Di conseguenza, la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha dato atto che la Commissione regionale non aveva verificato la sussistenza del presupposto richiesto ex lege (ossia la mancanza assoluta di colpa della società) e ha ritenuto che, quindi, sarà il giudice del rinvio ad adempiervi.

Cassazione, ordinanza 6790/2017

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