Fallimenti con taglio ai compensi
Allerta nelle mani di Entrate e Inps. Taglio ai compensi dei professionisti. Revisione del concordato preventivo. Procedura specifica per il fallimento dei gruppi. Attestatore solo facoltativo nel concordato. Ecco alcuni dei cardini della riforma del diritto fallimentare che oggi verrà approvata dal plenum della commissione Rordorf. Subito dopo si aprirà la partita del passaggio in Consiglio dei ministri prima e in Parlamento poi, nello scorcio finale della legislatura. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando spinge per l’approvazione di un testo che darebbe smalto alla sua amministrazione, ma sono tutte da risolvere le incognite sul piano tecnico e politico, che molto hanno a che fare, ovviamente, con l’interpretazione da dare al concetto di «ordinaria amministrazione», cui dovrà attenersi il governo a Camere sciolte. Intanto il decreto di riforma si dipana per 359 articoli, ancora suscettibili di cambiamento, toccando una pluralità di elementi che riscrivono e in parte rivoluzionano la disciplina attuale.
Due tra i principali, uno di diretto interesse delle imprese, l’altro dei professionisti. Sul primo punto, l’assetto finale preso dalle misure d’allerta esclude banche e sindacati dai soggetti chiamati alla segnalazione della crisi d’impresa, ma conferma l’obbligo a carico di Fisco e previdenza. In particolare l’esposizione debitoria, è di importo rilevante:
• per l’agenzia delle Entrate quando l’ammontare totale del debito scaduto per l’imposta sul valore aggiunto risulti pari ad almeno la metà del totale dell’Iva dovuta per l’anno precedente e sia comunque superiore a 50mila euro;
• per l’Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, e comunque superiore alla soglia di 10mila euro.
Superamento che può essere però sterilizzato per effetto dell’esistenza di crediti da portare in compensazione.
All’imprenditore spetta invece il dovere di attivarsi in caso di:
• esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari complessivo;
• esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
• superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Quanto ai professionisti, in vista si profila un taglio significativo dei compensi. Agendo su due leve. Da una parte puntando sulla restituzione di quanto eccede determinate soglie. Per esempio, nel caso del concordato preventivo, sono ripetibili o revocabili (nell’eventuale liquidazione): la somma pari al 20% fino a 100mila euro, al 15% fino a 500mila, al 10% fino a 1 milione, al 6% fino a 10 milioni e al 3% oltre 10 milioni di euro dell’attivo; per il concordato preventivo liquidatorio e il concordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà. Medesimo criterio, ma percentuali diverse, per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione, i piani di risanamento, le tipologie di liquidazione.
L’altra leva è costituita dalla riduzione della percentuale di prededuzione, che riguarderà:
• i crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% e a condizione che l’accordo sia omologato;
• i crediti professionali sulla presentazione della domanda di concordato e del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% e a condizione che la procedura sia aperta.