L’affiancamento in agricoltura, al fine di favorire il passaggio generazionale, lo aveva previsto il collegato agricolo (legge 28 luglio 2016, n. 154) ed ora la legge di Bilancio 2018 ( legge 205/2017 ) ne da attuazione. Restano incertezze applicative soprattutto sotto il profilo fiscale.

Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura ed incentivare il subingresso dei giovani; per questo la norma non vieta ne richiede vincoli di parentela. Il mentore deve essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo, che svolga le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che sia di età superiore a 65 anni o se più giovane che abbia raggiunto la pensione. La normativa ha validità per un triennio dal 2018 al 2020; i giovani che devono essere affiancati al senior devono avere una età compresa tra 18 e 40 anni e possono essere organizzati anche in forma associata. I giovani non devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale su terreni agricoli. Tra i giovani e l’agricoltore più attempato deve esse stipulato un contratto di affiancamento che deve prevedere un regime di miglioramento fondiario e impegna l’imprenditore agricolo anziano a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell’ambito delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile; il giovane si impegna a contribuire direttamente alla gestione anche manuale dell’impresa agricola e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita dell’impresa.

L’affiancamento non può avere una durata superiore a tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50% a favore del giovane. Il contratto può stabilire anche il diritto del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda ed, inoltre, il giovane ha diritto a delle forme di compensazione in caso di risoluzione anticipata del contratto. Il giovane matura altresì il diritto di prelazione agraria secondo le modalità della legge 590/1965.
Durante il periodo di affiancamento il giovane agricoltore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 99/2004, da cui ne discende anche l’obbligo della assicurazione previdenziale per la quale anche nel 2018, se il richiedente ha meno di 35 anni usufruirà dello sgravio contributivo per tre anni.

I contratti di affiancamento hanno priorità nell’ottenimento di contributi per i progetti di sviluppo (Dlgs 185/2000) aventi per oggetto la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La forma di contratto non trova precedenti nel settore agricolo; infatti non può essere un contratto di rete in quanto i giovani non sono un’impresa, né un contratto di compartecipazione agraria che per sua natura è stagionale. La forma che più si avvicina è il contratto di associazione in partecipazione che però non potrebbe usufruire delle agevolazioni fiscali agricole.

Non è regolata fiscalmente nemmeno l’imputazione della quota di reddito che se attribuita senza un inquadramento normativo, sarebbe tassata ai fini Irpef per il giovane percettore; se il giovane è un familiare entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado si può usufruire dell’impresa familiare di cui all’articolo 5 del Dpr 917/86 e quindi è possibile attribuire al giovane una quota di reddito agrario, ma se manca il grado di parentela questo non è possibile. Insomma una buona norma che però deve essere perfezionata sotto il profilo giuridico e fiscale.

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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