FISCO E AGRICOLTURA/La società agricola con qualifica Iap non versa l’Imu sui terreni
Lunedì 17 dicembre devono passare in cassa anche i proprietari di terreni per il saldo Imu 2018. Le modalità di calcolo dell’imposta non sono variate e per i terreni agricoli si parte dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135; la base imponibile così ottenuta è soggetta all’aliquota d’imposta deliberata dal comune (l’aliquota base è del 7,6 per mille e può essere variata di tre punti in più o in meno). Il versamento del saldo generalmente corrisponde al secondo 50% dell’imposta dovuta su base annua dopo aver versato la prima rata entro il 18 giugno scorso.
I terreni agricoli usufruiscono di importanti esenzioni stabilite dal comma 13 dell’articolo 1 della legge 208/2015. Oltre ai terreni montani (l’elenco dei comuni è contenuto nella circolare ministeriale 9/1993), scatta l’esonero assoluto per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali all’articolo1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, anche se titolari di trattamento pensionistico. L’esonero si estende anche alle aree edificabili se possedute dai medesimi soggetti e destinate alla coltivazione poiché in questo caso esse si considerano agricole e quindi esenti da imposta municipale.
Si presentano tuttavia i soliti problemi interpretativi in ordine alla applicazione della esenzione con particolare riferimento ai terreni posseduti dalle società agricole. Apparentemente la norma è chiara nel senso che anche le società in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) possono usufruire dell’esenzione Imu. La società agricola assume la qualifica qualora un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia un coltivatore diretto o uno Iap; infatti la norma sull’esenzione richiama il Dlgs 99/2004 che contempla anche le società ed il requisito previdenziale è coperto dal socio/amministratore. Favorevole alla agevolazione il ministero delle Finanze con circolare 3/DF/2012. Sul tema si sta aprendo tuttavia del contenzioso anche se solo in alcune parti del territorio nazionale. Va osservato che le sentenze della Cassazione finora emesse, che escludono l’esenzione per le società, riguardano l’Ici nella cui fattispecie il responso della Suprema corte (per tutte l’ordinanza 22484/2017) è ineccepibile in quanto allora la norma faceva riferimento alle sole persone fisiche (articolo 58 del Dlgs 446/19979).
Sussiste qualche dubbio anche per i terreni posseduti dai coadiuvanti familiari e cioè le persone appartenenti alla famiglia coltivatrice che coltivano i terreni e che sono iscritti nella previdenza agricola, ma che non sono compresi nella partita Iva dell’impresa; anche tali soggetti, ad avviso di chi scrive, sono esenti da Imu. In senso favorevole il ministero delle Finanze con nota del 23 maggio 2017. Contraria la Cassazione con l’ordinanza 11979/2017.
Si ricorda che l’esenzione da Imu si applica per i terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale, ancorché la conduzione sia svolta da una società di persone di cui i proprietari siano soci. Infatti anche ai soci delle società di persone devono essere applicate le agevolazioni tributarie previste a favore delle persone fisiche (articolo 9 del Dlgs 228/2001).