Fisco e bilanci, rettifiche dell’attivo irrilevanti
Il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto.
Resta ferma la deducibilità dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. È quanto prevede la norma transitoria di coordinamento fiscale con il Dlgs 139/2015, contenuta nel Milleproroghe , che sterilizza le rettifiche dell’attivo patrimoniale derivanti dalla prima adozione dei nuovi Oic.
La disposizione va letta insieme al nuovo articolo 109, comma 4, del Tuir che consente di assimilare alle imputazioni a conto economico la rilevazione di componenti imputati direttamente a patrimonio netto, nonché alla disposizione transitoria di carattere generale che prevede la rilevanza dei componenti imputati a patrimonio netto in sede di prima approvazione dei nuovi principi contabili.
Pertanto, se come regola generale i costi imputati a patrimonio netto rispettano il principio di previa imputazione a conto economico e quindi sono fiscalmente rilevanti (così come accade per i soggetti Ias nella vigente formulazione dell’articolo 109, comma 4), le imputazioni derivanti dalle rettifiche dell’attivo patrimoniale in sede di prima applicazione della nuova disciplina sono fiscalmente neutrali. L’approccio è coerente con quanto previsto in sede di prima applicazione degli Ias/Ifrs dall’articolo 13 del Dlgs 38/2005 – la cui formulazione + integralmente ripresa nel Milleproroghe – e poi confermato dal decreto Ias 48/2009.
Un esempio di applicazione della disciplina transitoria specifica è la cancellazione dall’attivo patrimoniale di spese di ricerca applicata o di pubblicità precedentemente capitalizzate. La contropartita della cancellazione nei bilanci 2016 sarà costituita da una rettifica del patrimonio netto che, in linea di principio, avrebbe piena rilevanza fiscale per effetto della regola transitoria generale e del nuovo principio di derivazione rafforzata (essendo equiparabile a imputazione di costi a conto economico).
Tuttavia, in base al Milleproroghe, la rettifica dell’attivo non verrebbe riconosciuta fiscalmente e la deduzione procederà per i periodi d’imposta successivi in continuità rispetto alla rappresentazione contabile e al piano di ammortamento precedente (quindi, nella generalità dei casi, in 5 esercizi). Il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico è in tal caso garantito dalla modifica all’articolo 109 che equipara a tal fine le imputazioni a patrimonio netto. Lo stesso vale in caso di riclassificazione di costi precedentemente capitalizzati.
Le medesime regole risultano applicabili nel caso meno frequente di eliminazione dal passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento considerati dedotti, anche in tal caso la rettifica (positiva) di patrimonio netto non rileva fiscalmente e resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi.
La disciplina transitoria illustrata si applica, ove compatibile, anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Anche ai fini dell’imposta regionale, infatti, l’emendamento prevede come regola generale la rilevanza dei componenti imputati a patrimonio netto in sede di prima applicazione dei nuovi principi, quindi nei bilanci 2016.