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Dichiarazioni d’origine inesatte: sì alla sanzione del 50% all’importatore (anche se in buona fede)

Per il Tribunale Ue è salvo il principio di proporzionalità sancito dal Codice doganale. La responsabilità dichiarativa non può essere delegata né attenuata dalle attestazioni di terzi

di Giorgio Emanuele Degani

Un’ammenda amministrativa pari al 50% della perdita di entrate doganali, conseguente a una dichiarazione inesatta sull’origine delle merci, non viola il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 42 del Codice doganale dell’Unione. La sanzione così applicata è compatibile con la normativa unionale anche qualora l’operatore abbia agito in buona fede e si sia basato su certificazioni ufficiali rilasciate dalle competenti autorità nazionali, rivelatesi poi errate. Questo è il principio di diritto...