Dichiarazioni d’origine inesatte: sì alla sanzione del 50% all’importatore (anche se in buona fede)
Per il Tribunale Ue è salvo il principio di proporzionalità sancito dal Codice doganale. La responsabilità dichiarativa non può essere delegata né attenuata dalle attestazioni di terzi
Un’ammenda amministrativa pari al 50% della perdita di entrate doganali, conseguente a una dichiarazione inesatta sull’origine delle merci, non viola il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 42 del Codice doganale dell’Unione. La sanzione così applicata è compatibile con la normativa unionale anche qualora l’operatore abbia agito in buona fede e si sia basato su certificazioni ufficiali rilasciate dalle competenti autorità nazionali, rivelatesi poi errate. Questo è il principio di diritto...





