FISCO E SENTENZE/Le massime di Cassazione: contraddittorio, omessi versamenti, redditometro
Dalla deducibilità dei costi per il professionista accertato con l’analitico-induttivo all’obbligo di contraddittorio preventivo prima di procedere all’emissione dell’avviso. Dalla preclusione alla trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per il reato di omesso versamento contributivo solo se la prescrizione è intervenuta prima del 6 febbraio 2016 alla motivazione obbligatoria dello scostamento per gli anni successivi in caso di controllo con il redditometro. La rassegna delle massime delle principali pronunce di Cassazione in materia tributaria e societaria depositate nella settimana dal 2 al 5 maggio.
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Senza Ici l’immobile ecclesiastico ma solo per la didattica gratuita ai disabili
Pagano l’Ici gli immobili di proprietà di un ente ecclesiastico nei quali viene svolta attività didattica, che è da ritenersi lucrativa anche se rivolta ad alunni con disabilità perché è solo la prestazione a titolo gratuito che fa venire meno il presupposto impositivo.
■Cassazione, sentenza 10754/2017
Costi deducibili per l’avvocato accertato con l’analitico-induttivo
I costi sostenuti dall’avvocato nell’esercizio della propria attività libero professionale devono sempre essere considerati in diminuzione del maggior reddito accertato con il metodo analitico-induttivo perché sono spese necessarie per la sua produzione.
■Cassazione, sentenza 20897/2017
Nessuna comunicazione per il reato di omesso versamento contributivo prescritto
In caso di omesso versamento di contributi fino a 10mila euro, reato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dal 6 febbraio 2016, è preclusa la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria solo se la prescrizione è intervenuta prima di quella data. In caso contrario l’autorità giudiziaria, pure investita del procedimento penale, è obbligata a sancire il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
■Cassazione, sentenza 20892/2017
Sequestro con equivalente ma solo dopo aver controllato il superamento di entrambi i limiti
Il Gip non può, in caso di reato di dichiarazione infedele, disporre la confisca per equivalente senza prima essersi accertato del superamento della soglia di evasione pari a 150mila euro per ciascun tributo congiuntamente al superamento del limite di elementi attivi sottratti ad imposizione superiore al dieci per cento degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a tre milioni di euro.
■Cassazione, sentenza 21268/2017
Accesso dal contribuente con contraddittorio preventivo prima dell’accertamento
L’accesso nei luoghi dove il contribuente svolge l’attività alla ricerca di elementi indiziari che confermino quanto già emerso dalle indagini bancarie avviate a tavolino, anche se non determina la constatazione di violazioni fiscali, impone all’amministrazione l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto impositivo.
■Cassazione, sentenza 10989/2017
Redditometro per un’annualità con motivazione obbligatoria dello scostamento per gli anni successivi
In caso di accertamento sintetico per un anno d’imposta il giudice tributario, a fronte di specifica eccezione del contribuente, è tenuto a verificare se nell’atto impositivo siano state desunte le ragioni secondo cui l’Amministrazione ha ritenuto non congrue anche le dichiarazioni presentate per le annualità successive.
■Cassazione, sentenza 10972/2017
Dichiarazione fraudolenta solo con falsa rappresentazione nelle scritture contabili
Oltre che dall’indicazione di un ammontare di elementi positivi inferiore a quello effettivo o dall’indicazione di un maggiore ammontare di elementi passivi, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può dirsi integrato solo se sussiste il dolo specifico di evadere le imposte in base ad una falsa rappresentazione delle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti in grado di ostacolare l’accertamento.
■Cassazione, sentenza 21895/2017
SOCIETÀ E BILANCI
Bancarotta fraudolenta documentale per la dolosa distruzione delle scritture contabili
La sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, da parte dell’imprenditore integrano il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo se sussiste il dolo specifico, consistente nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
■ Cassazione, sentenza 21818/2017
Leggi le precedenti uscite di «Fisco e sentenze - Le massime di Cassazione»
Plusvalenze, società estinte, fallimento: le massime della settimana dal 3 al 7 aprile
Sanzioni, rivalutazioni e appello tributario: le massime della settimana dal 13 al 17 marzo
Redditometro, sanzioni, iscrizione a ruolo: le massime della settimana dal 27 febbraio al 3 marzo
Contraddittorio, omessa dichiarazione, trust: le massime della settimana dal 20 al 24 febbraio
Notifica via Pec, redditometro, regime del margine: le massime della settimana dal 13 al 17 febbraio
Adesione, spese di lite e riciclaggio: le massime della settimana dal 6 al 10 febbraio
Redditometro, ruoli straordinari, pvc: le massime di Cassazione della settimana dal 9 al 13 gennaio