FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: bonus prima casa, esenzione Tari, credito d’imposta
Chi rinuncia all’usufrutto ha diritto all’agevolazione prima casa anche se non la richiedano i beneficiari. Il Comune può regolamentare l’esenzione dalla Tari per i magazzini funzionali alla sola produzione ma il contribuente non può pretenderne l’applicazione retroattiva. L’esaurimento dei fondi statali non salva dalla sanzione per utilizzo oltre soglia del credito d’imposta anche se originariamente spettante. Sono alcuni dei temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
Bonus prima casa per chi rinuncia all’usufrutto anche se non la richiedano i beneficiari
In caso di rinuncia al diritto di usufrutto su immobili in favore dei figli, le agevolazioni fiscali “prima casa” possono essere richieste solo dal rinunciante, e non rileva il fatto che l’agevolazione non sia stata chiesta dagli eredi, perché la rinuncia di usufrutto è atto unilaterale non ricettizio che non necessita dell’accettazione dei beneficiari. Pertanto, da una parte, è corretta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa da parte del Notaio rogante in sede di stipula dell’atto di rinuncia all’usufrutto degli immobili in favore dei figli con contestuale richiesta di applicazione delle agevolazioni prima casa, e, dall’altra, è errata l’interpretazione data dall’Amministrazione che non ritiene spettanti i benefici prima casa in assenza di esplicita richiesta fatta dai beneficiari, anche perché in contrasto con le interpretazioni fornite dalla stessa Amministrazione tramite circolari.
Ctp Brescia, sentenza 432/2/2017
Studi di settore, si può rettificare l’erronea indicazione dell’apparecchiatura funzionante
Anche se sono stati tutti indicati i “caschi” del parrucchiere negli studi di settore, sono solo quelli che effettivamente funzionano che vanno presi in considerazione nella determinazione del maggior reddito determinato sulla base degli studi di settore. A tal fine sono significativi i comportamenti tenuti dalle due parti:
•Il contribuente ha dimostrato, dapprima in sede di contraddittorio e poi nel corso del giudizio, che la propria capacità produttiva derivante dai caschi è inferiore rispetto a quella “stimata”, grazie a: a) causa civile intentata contro il fornitore da cui ha acquistato (nel 2003) sette postazioni lavoro, delle quali però solamente tre risultano essere funzionanti; b) attestazione degli eventi precedenti grazie alla consulenza tecnica del perito del giudice; c) riduzione significativa della clientela con conseguente incremento delle scorte di magazzino, anche nell’anno oggetto di accertamento (2006).
•L’amministrazione ha basato la propria attività accertativa esclusivamente sui dati inseriti nello studio, senza prendere in considerazione le giustificazioni del contribuente in sede di contraddittorio: a) Rileva l’erronea indicazione da parte del contribuente nello studio di settore del numero delle postazioni di lavoro successivamente rettificata; b) l’anno di acquisto (nel caso di specie, 2003) delle postazioni lavoro fa desumere che gli effetti pregiudizievoli dell’investimento in beni “difettosi” si riflettono anche negli anni successivi.
Ctp Catania, sentenza 4128/17/2017
Esenzione Tari per i magazzini funzionali alla produzione ma senza applicazione retroattiva
La regola generale prevede che tutte le aree siano assoggettate a Tari. Non la pagano quelle superfici che “oggettivamente” producono rifiuti speciali tout court, come previsto dalla norma primaria (articolo 1, comma 649, periodo 1, legge Stabilità 2014, che non richiede alcun regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 649, periodo 3). Resta ferma l’eventuale riduzione tariffaria per le aree che oggettivamente producono rifiuti speciali “assimilati” così come come previsto dalla norma primaria e secondaria (articolo 1, comma 649, periodi 2 e 3, e relativo Regolamento).
Non pagano altresì la Tari le superfici che “soggettivamente” sono collegate all’esercizio delle attività produttive, cioè i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, così come determinati dalla normativa prima e secondaria (articolo 1, comma 649, periodo 3 e Regolamento).
Laddove siano presenti sia superfici che producono rifiuti speciali o rifiuti “assimilati” (superfici “oggettive”), sia superfici funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio delle attività produttive (superfici “soggettive”), la riduzione e/o esenzione per il secondo e terzo caso rispettivamente dipende da due fattori: a) intanto dalla previsione regolamentare di riduzione e/o esenzione rispettivamente; b) dalla sua entrata in vigore, che non può avere effetto retroattivo.
Va pertanto conferma la pretesa tributaria a quel soggetto che avendo sia superfici produttrici di rifiuti speciali sia superficii collegate funzionalmente alle aree di produzione (non è dato sapere né interessa saperlo se tale collegamento sia con aree di produzione che non producono rifiuti speciali ovvero sia con aree di produzione che producono rifiuti speciali) pretenda l’esenzione per la seconda categoria di superfici invocando l’applicazione retroattiva del Regolamento (Nel caso di specie, la contribuente ha due categorie di superficie: a) Superfici produttrici di rifiuti speciali, escluse “oggettivamente” dalla norma ed ad abundantiam dall’articolo 47 del Regolamento; b) Ulteriori quasi 10mila metri quadrati di aree adiacenti i macchinari e/o le linee di produzione, non chiuse da parenti, che ospitano corsie di transito dei carrelli elevatori e scaffalatura contenenti semilavorati utilizzati a ciclo continuo nella produzione, esclusi “soggettivamente” così come regolamentato dall’articolo 48 del Regolamento, il quale era stato introdotto soltanto nell'anno successivo, cioè il 2015, rispetto all’anno accertato, cioè il 2014).
Ctp Como, sentenza 187/2/2017
Credito d’imposta, l’esaurimento dei fondi statali non salva dalla sanzione per utilizzo oltre soglia
Il credito d’imposta maturato nella misura del cento per cento delle spese effettivamente sostenute in «Ricerca & sviluppo» può essere utilizzato in caso di esaurimento dei fondi statali soltanto parzialmente nella misura pari al 47,53% così come previsto dal Dm 4 marzo 2011 (nel caso di specie, trattasi dei contribuenti esclusi dal click day per esaurimento delle risorse stanziate). Va pertanto legittimamente sanzionato l’uso del credito d’imposta oltre soglie ed il contribuente non può invocare una causa di esenzione. Nel caso di specie, la società operante nel campo informatico matura nel 2008 un credito d’imposta pari a 58.622 euro, utilizzabile però grazie click-day nella misura massima di 27.863 (47,53%). Per contro, compensa tributi nella misura di 45.330 euro, oltre soglia anche se nei limiti del maturato. Pertanto la differenza di 17.467 euro (45.330 - 27.863) costituisce base imponibile per l’applicazione della sanzioni.
Ctp Lecco, sentenza 143/1/2017
L'agevolazione Ici per le residenze secondarie richiede una prova rigorosa
Il contribuente che pretende le agevolazioni Ici spettante per la prima casa dell’immobile, in cui non risulta essere formalmente residente, deve dimostrare in maniera specifica la sua effettiva e continuativa dimora nell’immobile. A tal fine non serve né la dichiarazione di atto notorio, perché non è ammessa nel processo tributario, né la mera intestazione delle utenze domestiche, perché esse risultano intestate al contribuente anche nel caso di residenze secondarie.
Ctr Lazio, sentenza 2914/1/2017
L’intestazione fiduciaria dell’immobile alla moglie non basta per l’agevolazione
Sono gli elementi fattuali tra loro logicamente e temporalmente concatenati che rivelano il risparmio d’imposta “abusivamente conseguito” grazie ad una serie di negozi giuridici posti in essere al fine di beneficiare delle agevolazioni prima casa (Nel caso di specie: a) il marito rilascia alla moglie in data 16 ottobre 2012 mandato a vendere l’immobile acquistato nel 2002 con i benefici prima casa; b) l’intestazione del bene è esclusivamente a livello fiduciario perché la donna non può diventare proprietaria essendo obbligata a rispettare i patti convenuti col marito fiduciante, ad esempio l’avocazione allo stesso dell’immobile ovvero l’ordine di trasferirlo ad altro beneficiario;c) Il marito riacquista il 24 ottobre 2012, cioè a distanza di pochi giorni, un altro immobile, usufruendo così una seconda volta delle agevolazioni).
Ctr Lombardia, sentenza 2958/1/2017
L’erronea contabilizzazione dei debiti dei soci non è sopravvenienza attiva
L’errata esposizione in bilancio della rinuncia ai crediti (nel caso di specie, vengono indicati oltre 16mila euro nell'articolo in partita doppia «Debiti v/so soci a Sopravvenienze Attive», in luogo del corretto articolo «Debiti v/so soci A Riserva X») non basta a tassarla come sopravvenienza, perché la rinuncia al credito da parte dei soci non genera materia imponibile, e la fattispecie impositiva non può nascere da un’erronea contabilizzazione.
Ctr Sardegna, sentenza 200/1/2017