Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: calo dei ricavi, valori Omi, ammissibilità del ricorso

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Nelle massime di merito di questa settimana la necessità di esibire l’originale della relata in caso di contestazione del contribuente, la deducibilità in dichiarazione dei contributi versati alla previdenza estera e delle spese mediche sostenute in un paese Ue, gli elementi per riconoscere l’oggettiva difficoltà e quindi l’accesso alla rateazione per i debiti tributari, la relazione tra i vizi dell’atto derivato e dell’atto presupposto, la dichiarazione per competenza dei canoni sull’immobile non abitativo, il legame tra agenzia delle Entrate e concessionario alla riscossione, la rettifica dek valore del terreno ceduto.

Il Concessionario non può attestare la conformità di una fotocopia

La contestazione del contribuente obbliga sempre il Concessionario a dimostrare la corretta notificazione della cartella tramite l’esibizione dell’originale della relata:

a) Dal punto di vista oggettivo, il Concessionario non può produrre le fotocopie delle relate poi disconosciute dal contribuente non ritenute non conformi all’originale;

b) Dal punto di vista soggettivo, il Concessionario è un soggetto privato che non ha il potere di attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti così che gli stessi sono privi di rilevanza giuridica per assenza dell’attestazione di autenticità tipica di un pubblico ufficiale.

Pertanto va annullata la derivata comunicazione preventiva di avvio di azioni esecutive fondata su due cartelle esattoriali (nel caso di specie, per complessivi 674 euro circa) delle quali il Concessionario si è limitato a fornire le semplici copie delle relate di notifica, a fronte della contestazione della sulla produzione in fotocopia sollevata dal ricorrente con memoria illustrativa.

Ctp Agrigento, sentenza 1133/2/2017


Deducibili i contributi versati alla Cassa di previdenza straniera

Il professionista tedesco residente in Italia che esercita la professione anche in altro stato Ue può dedurre i versamenti fatti alla Cassa di previdenza forense estera:

a) Dal punto di vista normativo, essi sono deducibili dal reddito perché si tratta di versamenti obbligatori per legge, il cui ammontare dipende dal reddito, e vanno quindi trattati alla stesso modo dei contributi versati alla Cassa di previdenza forense italiana;

b) Dal punto di vista probatorio, è valida la certificazione rilasciata dalla Cassa di previdenza forense tedesca e tradotta in italiano perché proviene da un ente pubblico seppur estero (nel caso di specie, trattasi del certificato rilasciato nel febbraio 2013 dallo stesso ente con relativa traduzione dei versamenti effettuati nell’anno 2012 e pari ad oltre 13mila euro).

Egli può anche detrarsi le spese mediche sostenute all’estero essendo del tutto assimilabili a quelle sostenute in Italia:

a) Dal punto di vista normativo, le spese vanno trattate alla stessa stregua di quelle italiane in quanto la detrazione spetta a prescindere dalla Nazione UE in cui tale spesa è sostenuta, in caso contrario ci sarebbe disparità di trattamento tra spese UE e spese Italiane con conseguente violazione di principi comunitari;

b) Dal punto di vista probatorio, non è necessario dimostrare l’effettivo pagamento della prestazione medica, perché in Italia basta esibire soltanto la fattura per provare la detraibilità della spesa medica.

Ctp Milano, sentenza 3950/3/2017


Il calo dei ricavi e l’espansione del credito bancario provano la difficoltà

La diminuzione dei ricavi (nel caso di specie, il 20%), l’immutabilità dei costi fissi, e la conseguente espansione al credito bancario (nel caso di specie, aumento delle linee di credito a 60mila a 150mila euro), dimostrano la situazione obiettiva di difficoltà economica del contribuente titolare di ditta individuale, anche nel caso in cui il contribuente abbia continuato a pagare i propri dipendenti e ad onorare le altre scadenze. Ciò comporta il riconoscimento al diritto di rateazione del debito tributario (nel caso di specie, ammontante a circa 260mila euro) tutelabile in sede giudiziaria in caso di esito negativo in sede amministrativa (nel caso di specie, il Concessionario della Riscossione aveva rigettata la relativa istanza per mancata allegazione del modello Isee).

Ctp Treviso, sentenza 313/1/2017


Inammissibile il ricorso contro l’atto derivato se l’atto presupposto è corretto

Il contribuente può ricorrente contro l’atto derivato (nel caso di specie, il preavviso di fermo amministrativo) eccependo vizi propri “in senso lato” di quest’ultimo, quali l’omessa notificazione degli atti presupposti (nel caso di specie, la notificazione delle cartelle esattoriali sulle quali il preavviso si fonda). Ma l’infondatezza di tale censura (nel caso di specie, la dimostrazione dell’effettiva regolare notifica delle cartelle) genera l’inammissibilità del ricorso contro l’atto derivato, perché trattasi non più di vizi “in senso lato” dell’atto derivato, ma vizi “in senso stretto” dell’atto presupposto, deducibili esclusivamente contro il primo cronologicamente formatosi, e non contro il secondo.

Ctr Lazio, sentenza 2738/1/2017


Va dichiarato l’affitto dell’immobile non abitativo anche se non viene percepito

Gli obblighi dichiarativi e gli effetti del pignoramento non esonerano il proprietario dell’immobile locato ad uso non abitativo e poi pignorato ad indicare in Unico i canoni anche se non effettivamente percepiti per morosità dell’inquilino.
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, i canoni degli immobili uso non abitativo vanno dichiarati dal contribuente perché:

a) Essi soggiacciono al principio di competenza, a prescindere dalla loro effettiva percezione a differenza degli immobili uso abitativo per i quali si applica il “principio di cassa”;

b) il contratto di locazione non è stato risolto/rescisso e quindi continua a generare reddito;

c) il contribuente negli anni pregressi ha sempre dichiarato i canoni e pagato le imposte dovute.

Per quanto riguarda gli effetti del pignoramento dell’immobile, lo stesso non giustifica la mancata dichiarazione dei canoni, perché:

a) Dal punto di vista oggettivo, il pignoramento è strumento tramite il quale lo Stato sottopone a vincolo di destinazione il bene, quindi posto a garanzia dei creditori;

b) Dal punto di vista soggettivo, il bene è amministrato da un custode nominato dal Tribunale, che ha il compito di gestire il bene, di riscuotere gli incassi dell’affitto e di curarne la vendita, ma pur sempre per conto del proprietario. Al più il custode è responsabile della mancata inclusione dei canoni di locazione nel progetto di distribuzione delle somme ai creditori, in cui risultano assegnate solamente le somme della vendita del bene.

Ctr Lombardia, sentenza 2424/24/17


Le Entrate a rispondono dell’operato del Concessionario

Esiste sempre in capo all’Agenzia delle Entrate la legittimazione passiva relativamente all’onere probatorio sulla rituale notifica della cartella di pagamento. In primo luogo, essa è l’unica titolare del diritto di credito tributario, dapprima “internalizzato” tramite la corrispondente iscrizione nel ruolo, e poi “esternalizzato” dal Concessionario tramite la successiva cartella esattoriale o successivi atti (nel caso di specie, intimazione di pagamento, oggetto di ricorso eccependo l’omessa notificazione dei ruoli). In secondo luogo, essa deve rispondere nel merito della controversia se il ricorrente solleva contestazioni afferenti l’operato dell’ufficio (nel caso di specie, il contribuente aveva contestato l’omessa notifica dell’avviso bonario e l’errata iscrizione a ruolo delle somme a seguito del cosiddetto “controllo automatizzato”).

Ctr Sardegna, sentenza 197/1/2017


Non bastano i dato dell’Omi per rettificare il valore del terreno ceduto

Va dichiarato nullo per difetto di motivazione l’accertamento con il quale viene recuperata la maggior imposta di registro se la rettifica si basa su atti sconosciuti al contribuente e non allegati all’avviso. Secondo le norme dello Statuto del Contribuente in tema di motivazione degli atti, e quelle del registro in tema di rettifica del valore degli immobili, la motivazione dell’atto riferita ad un atto non conosciuto dal contribuente, obbliga l’amministrazione ad allegarlo all’accertamento ovvero a riprodurne il contenuto essenziale, pena la nullità della pretesa (nel caso di specie, la motivazione è «prezzi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare tenuto dall’Ufficio provinciale del territorio» e rimanda ad «atti precedenti riguardanti trasferimento similari per zone limitrofe», così nella risposta vergata a mano seguito di richiesta dell’ufficio allegata all’avviso).
Va pertanto annullata la rettifica della cessione di un terreno edificabile ove il maggior valore di cessione è motivato sulla scorta dei prezzi dell’Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) praticati in zone limitrofe su atti similari, sconosciuti al contribuente perché non allegati all’avviso rettifica e senza nemmeno il riporto del contenuto essenziale (nel caso di specie, il contribuente nel giugno del 2004 cede un terreno edificabile ricadente in area di sviluppo industriale di oltre 6mila metri quadrati ad u corrispettivo di quasi 27mila euro, rideterminato dall’Amministrazione in oltre 188mila euro, in base ad atti di compravendita di terreni similari situati in zone limitrofe).

Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 1796/4/2017

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