Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: concordato, residenza e aggio

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Nelle massime di merito di questa settimana dal Codice dell’amministrazione digitale al concordato preventivo, dal contributo unificato, ai cartelloni autostradali, dalla decadenza dalla rateazione all’aggio in cartella, dalla residenza formale all’estero all’appello via pec fino alla compensazione delle spese.

Il Cad legittima la sottoscrizione digitale dell’accertamento

Via libera all’accertamento contestato dal contribuente se l’Amministrazione dimostra la sottoscrizione digitale dell’atto e la conformità della copia cartacea rispetto all’originale informatico.
Per quanto concerne la sottoscrizione digitale, la stessa è dimostrata dall’osservanza del Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, Cad), ed in particolare dell’articolo 24 dedicato alla “Firma digitale”, ovvero dalla produzione in giudizio del certificato di firma qualificato, cioè valido, non scaduto, sospeso ovvero revocato.
Per quanto concerne la contestata conformità della copia cartacea rispetto all’originale informatico, la contestazione sollevata dal contribuente è superata dalla prova fornita dall’Amministrazione circa il rispetto delle condizioni normative disposte dal Codice dell’Amministrazione Digitale. In pratica, il comma 3 dell’articolo 22 dispone che le copie analogiche (cartacee) di documenti redatti in originale informatico hanno la medesima valenza giuridica dell’originale formato dalla pubblica amministrazione e redatto in formato elettronico a condizione che la loro conformità sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (nel caso di specie, la conformità della copia era stata provata dall’Amministrazione tramite documento in cui risultava che l’attestazione era è stata effettuata da un funzionario con le seguenti caratteristiche: 1- Appositamente delegato; 2- Avente la qualifica pubblico ufficiale).

Ctp Como, sentenza 169/1/2017


L’ammissione al concordato preventivo salva la rateazione dalla decadenza

La società ammessa alla procedura di concordato preventivo non decade dal beneficio della rateazione degli importi risultanti dalla comunicazione di irregolarità ( cosiddetto “avviso bonario” emesso a seguito di controllo automatizzato) in caso di interruzione del pagamento delle rate dovuta all’ammissione al concordato preventivo. In primo luogo, l’ammissione al concordato preventivo (articolo 168 della Legge Fallimentare) impone alla contribuente di non versare somme riguardanti debiti precedenti al fine di salvaguardare il cosiddetto principio della par condicio creditorum. In secondo luogo, l’ammissione alla procedura è assimilabile a una causa di forza maggiore così da giustificare l’irrogazione delle sanzioni in misura piena. Infine il comportamento dell’Amministrazione si pone in contrasto con l’obiettivo della procedura, che è quello di risolvere la crisi d’impresa, perché l’iscrizione a ruolo ha valenza esecutiva e si pone in contrasto con l’articolo 168 della legge Fallimentare che preclude l’avvio di azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Ctp Milano, sentenza 3945/21/2017


Per il ricorso cumulativo il contributo unificato va pagato per ogni atto

Il contributo unificato tributario va pagato su ogni atto impugnato e non sul valore complessivo della lite per i seguenti motivi:
■A livello normativo:
1) Il contributo unificato tributario, introdotto nel processo tributario dal comma 6 dell’articolo 37 del Dl 98/2011, non viola i principi di capacità contributiva del contribuente, né i principi di uguaglianza e ragionevolezza, data che la norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016);
2) Il vecchio comma 5 dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992 (in base al quale il valore della lite è determinato dal tributo indicato nell’atto impugnato) nonché l’attuale comma 2 del medesimo articolo, dispongono che il contributo è dovuto su ogni atto impugnato.
■A livello sostanziale, è logico pretendere il pagamento su ogni atto impugnato dato che:
1) in generale il processo tributario è strutturato per l’impugnazione di un singolo atto;
2) il contribuente ha facoltà di proporre un unico ricorso avverso più atti (c.d. ricorso cumulativo) ed in tal caso ogni atto è “giudicato a se”, quindi in maniera autonoma seppur all’interno del medesimo processo. Diversamente, è facile dedurre che sarebbe penalizzato quel contribuente, destinatario di un solo atto impositivo, che abbia pagato il contributo solo su quell’atto, rispetto a quel contribuente che impugni tramite unico ricorso più atti e paghi il contributo sul valore totale della lite.
Pertanto è legittimo il maggior contributo preteso dalla segreteria della Commissione Tributaria qualora il contribuente abbia impugnato sei iscrizioni a ruolo tramite un unico ricorso e abbia determinato e versato il contributo non su ogni atto impugnato, bensì sul valore totale della controversia (nella fattispecie oltre 19mila euro), una volta precisato che l’invito al pagamento con il quale la Segreteria della Commissione Tributaria recupera la differenza tra quanto versato e quanto accertato è un atto ricorribile perché è comunque un atto tramite il quale viene manifestata una pretesa impositiva cui il contribuente ha il diritto di opporsi.

Ctp Catania, sentenza 4396/6/2017


Niente imposta di “pubblicità” sul cartellone che segnala i luoghi turistici

Escluso dall’imposta sulla pubblicità il cartellone posto sul tratto autostradale il cui fine è solamente quello di fornire informazioni turistiche del territorio senza quindi scopi commerciali. In primo luogo, in base al Nuovo codice della strada, è vietata qualsiasi forma di pubblicità avente scopo commerciale al fine di non distrarre il guidatore e di non deturpare il paesaggio. In secondo luogo, se anche il cartellone espone il nome della Società che li ha installati, manca il presupposto impositivo perché indica paesaggi e luoghi d’interesse turistico (ad esempio, Abbazzia di..., Teatro di..., etc...), così come tra l’altro riconosciuto dalla stessa società concessionaria della riscossione dell’imposta. In terzo luogo, anche per quei casi ove è indicato il nome della società a caratteri più grandi e risulta trascritta la frase «Sei in un paese meraviglioso», l’imposta non è dovuta perché tali cartelloni invitano a visionare altri cartelli posti all’interno delle aree di sosta. In pratica, anche se non raffigurano alcun paesaggio o località di interesse artistico l’imposta non è dovuta perché trattasi di cartelli che vanno “integrati” con gli altri posti all’interno delle aree di sosta, che raffigurano i luoghi di interesse artistico ed in cui è indicato anche il nome del luogo ovvero del monumento turistico da visitare.

Ctp Treviso, sentenza 284/1/2017


Per la decadenza dalla rateazione dovute sanzioni piene ed interessi

Legittima l’iscrizione a ruolo notificata tramite cartella che scaturisce dalla decadenza del beneficio di rateazione dell’importo risultante dalla «comunicazione di irregolarità» in precedenza concessa al contribuente tramite cui l’ufficio ricupera in misura piena sanzioni, interessi ed aggio di riscossione.
Circa le sanzioni irrogate nella misura del 30% dell’ammontare del tributo, la legittimità della pretesa si evince dalla seguente analisi normativa:
■Il omma 3 dell’articolo 3 bis, Dlgs 462/1997 – disciplinante la rateazione da irregolarità – dispone che il contribuente decade dal beneficio della rateazione (con sanzioni ridotte al 10%) se non versa la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, ovvero non versa una rata entro il termine di scadenza della rata successiva. In pratica, se non si versa entro i termini stabiliti dalla norma, il contribuente decade dal beneficio della rateazione cui consegue l’applicazione in misura piena delle sanzioni (trenta per cento) sull’intero importo.
■ Non si applica, poiché si fa riferimento ai periodi d’imposta 2011 e 2012, il Dlgs 195/2015, modificativo del comma 3 dell’articolo 3-bis, in base al quale le sanzioni in misura piena vanno calcolate sul debito residuo e non sull’intero importo, atteso che la norma si riferisce solamente ai periodi d’imposta dal 2014 in poi e non ha valore retroattivo.
Circa gli interessi, gli stessi sono validi perché:
a) sono facilmente calcolabili, giacché il tasso è già predeterminato e quindi conoscibile (individuato dall’articolo 13, Dl 557/1993), così come i limiti temporali di riferimento;
b) il ricorrente non ha indicato quali sarebbero state le ragioni per cui gli stessi siano pretesi in contrasto con precetti costituzionali, data la contestazione troppo generica sollevata dal contribuente.

Ctp Bergamo, 293/1/2017

L’aggio in cartella non viola le regole Ue della concorrenza

L’aggio di riscossione applicato nella cartella esattoriale non rappresenta un aiuto di stato e quindi non viola il trattato di funzionamento della Ue. Questo perché secondo la giurisprudenza della Corte Ue non rientra nella sfera dell’articolo 86 del Trattato Cee (disciplinante la libera concorrenza delle imprese Ue) l’esercizio di attività avente prerogative e caratteristiche tipiche di pubblici poteri, seppur svolte da soggetto privato qual è l’ente di riscossione (nella fattispecie Equitalia ), ragion per cui non è qualificabile come “aiuto di stato” l’aggio di riscossione e che quindi non sono violate le regole di concorrenza UE. (Questa massima è contenuta sempre nella sentenza 293 della Ctp di Bergamo)

Ctp Bergamo, 293/1/2017

Dichiarazione in Italia per l ’artista residente a Monaco solo formalmente

La residenza estera solo “formale” non esonera la cantante lirica che ha preso residenza nel Principato di Monaco dall’obbligo di dichiarare i propri redditi in Unico. Ecco gli elementi che fanno la contribuente soltanto formalmente residente all’estero, e quindi ancora legata all’Italia:
a) i numerosi investimenti immobiliari avvenuti in diversi anni (dal 1993 al 2005), anche a seguito della iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire);
b) le ingenti movimentazioni finanziarie risultanti dai conti correnti;
c) le polizze assicurative stipulate in Italia;
d) le prestazione artistiche rese in Italia dalla contribuente in diversi eventi di notevole rilevanza pubblica.

Ctr Lombardia, sentenza 2422/14/2017


Inammissibile l’appello inviato con la Pec di un’associazione di consumatori

Inammissibile l’appello proposto dal contribuente a mezzo pec. Questo perché tale modalità era inutilizzabile al momento dell’invio del gravame (avvenuto nel giugno-luglio 2016) per assenza del provvedimento attuativo (disposizioni tutte disciplinate dal Dm 163/2013 e dal decreto di attuazione D.G. Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015). In ogni caso l’appellante deve utilizzare l’indirizzo di posta certificata di sua “proprietà” e non quella appartenente ad un soggetto terzo (nella fattispecie, la Pec intestata ad una associazione dei consumatori), qualificabile al più come semplice “domiciliataria” della ricorrente.

Ctr Lazio, sentenza numero 2733/1/2017


Nessuna compensazione alle spese se l’atto è annullato nel corso del giudizio

Va condannato alle spese l’ente impositore che annulla l’atto solo nelle more del giudizio, dopo che il contribuente infruttuosamente ne aveva già chiesto la nullità nella fase amministrativa del reclamo. Questo perché:
a) la circostanza che l’Amministrazione abbia annullato nelle more del giudizio l’atto impugnato non legittima la compensazione: in pratica, l’Amministrazione non può essere “premiata” per il suo comportamento processuale;
b) Il contribuente è stato costretto ad adire il giudice tributario dopo aver infruttuosamente tentato la procedura del reclamo, quindi ne aveva chiesto la nullità in fase amministrativa.

Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 1746/4/2017

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