FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: contributo unificato, Tarsu, dogana
Tra gli argomenti trattati dalla rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado ci sono il contributo unificato nell’appello tributario, l’impossibilià di assimilare la superficie alberghiera a quella dell’abitazione, il valore del bene da dichiarare in dogana, il mancato riassunto da parte della Cassazione delle questioni di rito, la Tarsu e ’incertezza normativa sulla nozione di “serbatoio normale”.
La maggiorazione per il contributo unificato non c’è nel giudizio tributario
Nel giudizio tributario la parte appellante, sia essa parte principale che parte incidentale, il cui gravame sia stato totalmente respinto, non deve versare la maggiorazione del contributo unificato tributario pari all’importo originariamente versato maggiorato del 50%. Questo perché la disposizione normativa che dispone in tal senso (articolo 13, comma 1-quater, del Testo unico delle spese di giustizia - Tusg) va applicato solamente nei giudizi civili, e non nei giudizi tributari di merito, vale a dire il ricorso introduttivo ed il ricorso in appello. Infatti l’importo del contributo unificato tributario nei giudizi di merito è regolato specificatamente dall’articolo 13, comma 6-quater del Testo unico delle spese di giustizia, che prevede l’applicazione del contributo in misure diverse a secondo del valore della lite (cosiddetto “scaglioni”). Questo perché è vietata un’interpretazione analogica ed estensiva in materia di tributi, e quindi del comma 1-quater del medesimo articolo al processo tributario di merito.
Ovvero non è possibile ampliare il presupposto impositivo del contributo unificato, il quale è determinato solo dal processo e disciplinato dallo specifico comma 6-quater. Diversamente, solo nel giudizio di legittimità tributario, parificato per espressa disposizione normativa dall’articolo 261 del Tusg al giudizio civile, trova applicazione la maggiorazione del contributo unificato.
• Ctr Lombardia, sentenza 5280/1/2017
La superficie dell’albergo non è assimilabile a quella di una civile abitazione
Ai fini della corretta imposizione Tarsu, non è possibile equiparare la struttura alberghiera ad una civile abitazione, perché la prima genera una quantità di rifiuti notevolmente superiore rispetto alla seconda. Pertanto è corretta la delibera Comunale che prevede una tariffa maggiore per la struttura alberghiera rispetto alle normali abitazioni e non rileva la circostanza che l’attività abbia carattere stagionale, atteso che eventuali riduzioni per i mesi di c. d. “bassa stagione” sono rimesse alla discrezionalità dell’ente locale (Nel caso di specie, una struttura alberghiera contesta la pretesa Tarsu avanzata dal Comune perché ritiene irragionevole ed iniqua la maggiore tariffa prevista dalla delibera – 2,84 a mq per le strutture alberghiere – rispetto quella praticata per le civili abitazioni – 0,82 a mq).
• Ctr Sardegna sentenza n. 266/5/17
Il valore della merce da dichiarare in Dogana comprende i costi accessori
Il valore della merce importata da assoggettare a dazio doganale deve tenere conto di tutti gli oneri accessori al fine di individuare la corretta base imponibile. Questo perché deve essere rispettato l’articolo 32 del Regolamento CE 2913/92 - Codice Doganale Comunitario - il quale chiaramente individua tutti gli elementi da considerare per la determinazione del valore corretto.
Pertanto, il valore doganale delle lampade a scarica fluorescenti provenienti dalla Cina è determinato, oltre che dal prezzo pagato al fornitore, anche dai seguenti elementi: a) Dalle spese di mediazione, ovvero di commissioni, ivi incluse le spese per certificato di ispezione di qualità, qualora tale spesa sia stata sostenuta a favore del medesimo esportatore; b) Dal costo dell’involucro, ossia della carta utilizzata per coprire la merce, che va assoggettato al medesimo trattamento della stessa; c) Dal costo dell’imballaggio, che comprende sia manodopera che i materiali utilizzati. A livello di tributi, pertanto, è legittima la ripresa dell’ufficio doganale se il contribuente ha omesso di indicare tali valori nella determinazione del valore doganale al fine di pagare minori dazi.
Per quel che concerne le sanzioni, poi, è legittima anche la sanzione irrogata se le differenza riscontrate sono superiori al cinque per cento rispetto al valore originariamente indicato in sede di importazione (Nel caso di specie, un contribuente importa lampade dalla Cina ma in dogana dichiara un minor valore della merce per non aver tenuto conto anche dei costi accessori, quali costo di ispezione di qualità, carta utilizzata ed imballaggi)
• Ctr Lazio, sentenza 6268/1/2017
Le questioni di rito non riassunte dalla Cassazione non estinguono il giudizio
La mancata riassunzione del processo a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione concernente “questioni di rito” non travolge il giudizio di merito di primo grado che quindi diventa definitivo perché si applica l’articolo 310 del Codice di procedura civile in base al quale l’estinzione del processo per mancata riassunzione non rende inefficaci le sentenze di merito. Pertanto sono nulli i ruoli fondati su accertamenti che sono stati annullati in primo grado ed il cui pronunciamento si è reso definitivo, nel caso in cui l’iter processuale sia stato il seguente: a) La sentenza di primo grado che ha annullato gli accertamenti è stata appellata dall’Amministrazione; b) In seguito, il giudizio è proseguito in Cassazione che ha rimesso la causa al giudice di appello solo per questioni di rito (nel caso di specie, per ammissibilità o meno dell’appello); c) Le parti non hanno riassunto e quindi si è formato il “giudicato” della sentenza di primo grado.
• Ctr Lombardia, sentenza 5346/16/2017
Via libera alla Tarsu se la sua applicazione è fatta salva dalla normativa Tares
È legittima l’imposizione da parte del Comune del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti tramite l’applicazione della Tarsu, se la sua applicazione è normativamente “salvata” dalla legislazione Tares. Da una parte, va allora respinta l’interpretazione data dal contribuente, che ha eccepito l’insussistenza della pretesa per “inesistenza” della legislazione Tarsu, ove secondo il ricorrente la Tarsu non sarebbe più applicabile per gli anni successivi al 2009, per non esserci una precisa norma di legge che ne consenta l’applicazione per proroga. Dall’altra parte, va invece confermato l’operato del Comune, che ha applicato la disciplina Tarsu sino al 2012, come tra l’altro disposto dalla normativa Tares, che trova applicazione solamente a decorrere dal primo gennaio 2013, con conseguente soppressione della Tarsu (comma 46 dell’articolo 14 del D. L. 201/2011)
• Ctr Sicilia, sezione staccata Caltanissetta, sentenza 4649/7/2017
L’incertezza normativa sul “serbatoio normale” stoppa le sanzioni
Illegittimo il provvedimento di irrogazione di sanzioni emanato dall’ufficio doganale a seguito dell’importazione di carburante effettuata in misura eccedente la soglia consentita, se il contribuente ha operato in buona fede ed in un contesto normativo in cui non è ben chiara la definizione di “serbatoio normale”. Va da una parte confermato l’operato dell’Ufficio doganale che ha recuperato le maggiori accise sul carburante importato in misura eccedente la franchigia consentita (recupero effettuato sulla quantità di carburante “extra” importato grazie a dei serbatoi “supplementari” rispetto a quelli originariamente installati dalle casa costruttrici dei veicoli e quindi definiti “normali”).
Ma dall’altro, vanno annullate le sanzioni perché: a) In sede di importazione i verificatori non rilevavano alcuna irregolarità; b) È stato solamente a distanza di anni dal controllo (nel caso di specie, per controlli iniziati nel 2009 e definitivamente conclusi nel 2012) che vengono constatate violazioni sulla quantità di carburante importato; c) Il contribuente ha operato in un contesto normativo non chiaro, dato che la definizione di “serbatoio normale” non è chiara nemmeno a seguito di pronunciamento della Corte Europea, e che la stessa Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane ha dovuto chiedere alla Commissione Europea un intervento chiarificatore; d) Il contribuente ha sempre collaborato durante i controlli, e quindi non si ravvisa alcun comportamento doloso o colposo per ottenere un indebito vantaggio fiscale (Nel caso di specie, l’ufficio doganale accerta che il carburante importato da un autotrasportatore italiano eccede la soglia massima consentita in quanto il serbatoio installato sul proprio mezzo di trasporto è difforme e più capiente di quello originariamente installato ed irroga sanzione per gli anni dal 2009 al 2012)
• Ctp Sondrio, sentenza 139/1/2017