Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: fermo, valore dell’immobile, notifica via Pec

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Le massime di merito della settimana appena trascorsa spaziano su diversi temi, spesso dai tribunali la richiesta di “dimostrare” in modo chiaro e inequivocabile la maggior pretesa erariale. Dalla possibilità del ricorso cumulativo nel processo tributario, alla riqualificazione energetica dell’immobile merce, dalla conservazione delle ricevute da parte del concessionario, alla necessità di dimostrare il maggior valore all’immobile ceduto o della merce venduta.


Fermo dell’automobile deve essere proporzionale al debito e motivato
Il concessionario nell’emettere il fermo amministrativo su un autoveicolo deve sempre rispettare il principio di proporzionalità che avviene solo indicando la valutazione specifica al bene oggetto di misura cautelare e ponderando il valore del bene rispetto al debito del contribuente. Va pertanto annullato il fermo sull’autovettura del contribuente (Nissan Micra 1,5 D) per debiti inferiori a 3mila euro al netto delle cartelle di cui non è stata provata la notifica (circa 76mila euro).

Ctp Como, sentenza 63/5/2017


Ricorso cumulativo-collettivo anche nel processo tributario
Nel diritto processuale tributaria vanno applicate quelle norme del diritto processuale civile se non diversamente disposto e sempreché non siano incompatibili. Pertanto è applicabile anche l’articolo 103 del Codice di procedura civile in base al quale più soggetti possono agire nello stesso processo a condizione che il ricorso introduttivo sia caratterizzato da identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

■ Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 866/4/2017


La notifica via Pec non offre adeguate garanzie
È inesistente la notificazione della cartella inviata a mezzo posta elettronica certificata perché tale modalità di notificazione non fornisce le medesime garanzie previste dal sistema tradizionale. Intanto tramite la Pec al contribuente non è inviato l’originale dell’atto ma solamente una copia che non ha alcuna valenza probatoria se non accompagnata da attestazione di conformità. Poi non vi è certezza della consegna del documento al destinatario dato che non vi è l’intermediazione dell’agente postale o dell’ufficiale della notificazione, che risultano essere gli unici soggetti capaci di attribuire fede privilegiata all’attività di consegna.

■ Ctp Milano, sentenza 1638/12/2017


Perdite pregresse dell’incorporata non si accollano all’incorporante
L’Amministrazione non può recuperare in capo all’incorporante le perdite pregresse dell’incorporata solo perché non ha superato il test di vitalità. Intanto il controllo automatizzato tramite iscrizione a ruolo risulta essere privo di motivazione e preclude il diritto di difesa della contribuente. Poi le perdite non sono state contestate in capo alla incorporata. Infine l’Amministrazione deve usare la modalità dell’accertamento anziché quella del controllo automatizzato.

■ Ctp Treviso, sentenza 207/1/2017


La nuova Tarsu non si può applicare per l’anno in corso e per quelli pregressi
In base alla normativa Tarsu la tariffa va approvata dall’ente locale entro il 31 ottobre di ogni anno e va applicata solamente a partire dal periodo d’imposta successivo. Pertanto in caso di delibera in un determinato anno (2012), la stessa non può essere applicata per lo stesso periodo d’imposta (2012) e retroattivamente per gli anni (2010 e 2011) e va quindi annullata la corrispondente pretesa tributaria.

■ Ctp Pavia, sentenza 68/2/2017


Riqualificazioni energetiche anche per l’immobile merce
La detrazione d’imposta per le spese inerenti il risparmio energetico spetta anche all’immobiliare sui beni destinati alla vendita ovvero locazione, ossia ai cosiddetti «immobili merce», e non solo agli edifici residenziali e strumentali. Questo perché il fine della norma è quello di incentivare il risparmio energetico e pertanto ha un obiettivo generalizzato sia di tipo oggettivo perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria, si di tipo soggettivo perché rivolta alle persone fisiche, giuridiche ed enti titolari di redditi d’impresa e non. Poi la normativa non fa discriminazioni tra immobili merce e immobili strumentali, perché prevede l’esclusione solo per i fabbricati di nuova costruzione.

■ Ctp Milano, sentenza 1641/12/2017


Va provato con documenti veritieri il maggior ricavo attribuito al tabaccaio
Va sempre provata con documenti veritieri la determinazione del maggior ricavo relativo alla vendita di sigarette, ottenuto moltiplicando i chili di tabacco non dichiarati per il prezzo di vendita delle sigarette al prezzo di mercato, presuntivamente determinabile dalla discrasia tra la quantità fisica dei tabacchi esposte nelle bolle doganali rispetto a quella esposta nelle fatture. Ciò avviene se le bollette risultano fasulle perché artatamente intestate al contribuente da soggetto terzo denunziato presso autorità estere e dalle stesse ammissioni rese dal terzo secondo cui non tutta la merce è destinata all’intestatario della bolla doganale.

■ Ctp Sondrio, sentenza 32/1/2017


Va conservata per 10 anni la ricevuta di ricezione della cartella
In caso di contestazione della mancata ricezione della cartella esattoriale, relativamente all’onere della prova il Concessionario non può limitarsi alla produzione dei soli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento riportanti il numero della cartella, ma deve altresì produrre copia integrale della cartella ed originale dell’avviso di ricevimento. Circa il tempo di conservazione della prova, intanto non rileva il termine dei cinque anni previsto dal Decreto della Riscossione secondo cui il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento con obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione, perché tale disposizione non libera il Concessionario dall’onere probatorio neanche dopo il decorso dei cinque anni. Poi trovano vigore per le esigenze di contenzioso le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio con obbligo di fornire in giudizio la prova piena della notifica della cartella in analogia alla obbligatoria tenuta di conservazione decennale delle scritture contabili.

■ Ctp Treviso, sentenza 199/2/2017


Il Regolamento Imu non ha effetto retroattivo e non vale per l’Ici
Non può usufruire dell’esenzione Ici il contribuente che ha dichiarato l’immobile quale abitazione principale ma risiede in altro rispetto al coniuge perché vanno rispettati tutti i requisiti di legge. Intanto perché la coppia deve dimorare congiuntamente e stabilmente nello stesso immobile. Poi non basta che tale agevolazione sia prevista nel Regolamento Imu formato successivamente all’anno d’imposta accertato, perché il tale atto approvato dal Comune: è norma secondaria, che non può derogare alla norma primaria dell’Ici; riguarda un’imposta diversa (Imu rispetto all’Ici); non si può applicare retroattivamente, perché approvato successivamente (2012) rispetto all’anno Ici accertato (2011).

■ Ctp Brescia, sentenza 147/3/2017


Va dimostrato l’extra valore dell’immobile fatiscente ceduto
L’ufficio non può arbitrariamente riqualificare la cessione del fabbricato fatiscente dichiarato parzialmente inagibile dal Comune nella corrispondente cessione di terreno edificabile per il solo fatto che l’ente ha disposto che la zona in cui ricade il bene rientra nel «sistema insediativo residenziale dei fondovalle» censita al catasto terreni. Intanto risulta chiaramente dal rogito notarile (2010) che oggetto della compravendita è un fabbricato non oggetto di demolizione. L’inagibilità, generata dall’erosione a causa di un corso d’acqua, ha colpito solamente una parte dell’immobile, e tale inagibilità temporanea avrebbe potuto essere superata soltanto con interventi conservativi che i proprietari non hanno voluto affrontare preferendo vendere dallo stato di fatto. Poi l’inagibilità attestata del Comune (2005) è solamente parziale perché rilasciata in epoca precedente alla scadenza del contratto di affittanza agraria (2006). Infine lo strumento urbanistico non prevede che il bene possa incrementare in volumetria o rientri in piani di recupero.

■ Ctp Bergamo, sentenza 122/4/2017


Il valore dei beni conferiti è al netto delle passività che vi gravano
L’accensione di un mutuo per motivi personali su un bene immobile poi oggetto di conferimento riduce sempre la base imponibile ai fini del registro. Intanto è la stessa norma nazionale a non prevedere altre condizioni quale quella dell’inerenza del mutuo per decurtare il debito dell’accollo del mutuo dal valore di trasferimento. Poi la normativa europea chiaramente statuisce che per determinare correttamente il valore dei beni conferiti, tra cui gli immobili, bisogna sottrarre sempre le passività che su questi gravano.

■ Ctr Lombardia, sentenza 737/38/2017


Se migliora il quartiere non scatta in automatico la classe catastale
Nullo per difetto di motivazione l’accertamento relativo al classamento catastale di fabbricati dato dal differenziale del valore Imu/Ici rispetto a quello di mercato fondato solamente dal fatto che è cambiato il contesto socio-economico da diversi anni e sono state apportate migliorie in detta zona dall’ente locale. Intanto non si può ritenere sufficiente la mera evoluzione generale del mercato immobiliare dei fabbricati ubicati in zona al fine di giustificare il maggior valore perché tale affermazione indica solamente la fase prodromica della rettifica e non la motivazione dell’accertamento. Poi è sempre scarna la motivazione fondata sulla scorta di generiche migliorie quali viabilità ed arredo del centro storico se la resistente non le dimostra dettagliatamente.

■ Ctr Puglia, sezione staccata Lecce, sentenza 1275/24/2017

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