FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: Iva sugli immobili, agevolazioni e false fatture
Ruolo con sole sanzioni per la perdita mai indicata in Unico. L’istanza di rimborso diretto non vale per la Tremonti ambiente. Iva ordinaria se manca la dichiarazione dell’acquirente all’impresa costruttrice dell’immobile. Spetta al Fisco provare l’operazione fittizia per disconoscere le false fatture. Sono alcuni dei temi della rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
Ruolo con sole sanzioni per la perdita mai indicata in Unico
La perdita subita dalla società in un determinato periodo d’imposta (nel caso di specie, perdita maturata nel 2010) può essere portata in deduzione dal reddito dei successivi periodi d’imposta (nel caso di specie, compensazione con il reddito del 2012), anche se la stessa non è stata né “dichiarata” nell’esercizio in cui si è concretizzata (nel caso di specie, il contribuente omette l’invio del modello Unico 2011 riferito al periodo d’imposta 2010 in cui era maturata la perdita) né riportata nel modello Unico relativo al periodo d’imposta intermedio (nella caso di specie, il contribuente non espone tale perdita nel modello Unico 2012 riferito al periodo d’imposta 2011). Non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione secondo cui bisogna mantenere “memoria” delle perdite per poter beneficiare della deducibilità della stesse con questa procedura: inviare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la stessa è maturata e indicare la perdita nella dichiarazione successiva nell’apposito quadro RS (quadro in cui vanno riportate le perdite relative ad esercizi pregressi) del modello Unico. Va invece condivida la tesi del contribuente secondo cui la perdita è deducibile, anche se non è stata “dichiarata” ovvero riportata nel modello Unico del periodo d’imposta successivo, perché secondo la norma (articolo 84 del Tuir):
■la perdita esiste e il suo utilizzo sotto forma della compensazione “orizzontale” non dipende dall’invio della dichiarazione;
■non è richiesto il riporto delle stessa nelle dichiarazioni successive.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha iscritto a ruolo con la procedura dell’articolo 36-bis del Dpr 600/73, il modello Unico 2013 di una società relativo al periodo d’imposta 2012 e riprende a tassazione oltre 4mila euro, perché non c’era traccia della perdita maturata nel 2010 e portata in diminuzione nel 2012. Tale recupero era causato da un duplice errore: l’omesso invio del modello Unico 2011 contenente la perdita originaria e l’omessa compilazione del quadro RS nel modello Unico 2012 ove vanno indicati le perdite dei pregressi periodi d’imposta.
• Ctp Milano, sentenza 4476/1/2017
L’istanza di rimborso diretto non vale per la Tremonti ambiente
Non è ammessa la presentazione del rimborso diretto per la Tremonti Ambiente. Infatti, la procedura del rimborso diretto (disciplinata dall’articolo 38 del Dpr 602/1973, secondo cui il contribuente, che ha effettuato versamenti maggiori rispetto al dovuto ovvero subito ritenute maggiori rispetto a quelle effettive, può chiedere entro 48 mesi, decorrenti dalla data di versamento ovvero dalla data in cui la ritenute è stata operata - la restituzione delle maggiori somme) non vale nel caso in cui la legge speciale prevede tempistica e procedura tipiche. Per quanto concerne la procedura, il contribuente che ha realizzato investimenti ambientali deve obbligatoriamente: esporre nel bilancio relativo all’anno in cui l’investimento si è concretizzato il dettaglio dello stesso; comunicare al ministero dello Sviluppo economico gli investimenti realizzati entro un mese dall’approvazione del bilancio; indicare l’ammontare dell’agevolazione spettante nel quadro RF del modello Unico, in base ai calcoli asseverati da tecnico abilitato. Per quanto concerne la tempistica, deve trattarsi di investimenti realizzati prima del 25 giugno 2012 e terminati entro il 31 dicembre 2012 (a causa della successiva abrogazione della Tremonti ambiente come disposto dall’articolo 23 del Dl 83/2012, decorrente dal 26 giugno 2012). Pertanto, la società, che non ha rispettato tali adempimenti alla data del 26 giugno 2012, non può chiedere nel 2015 il rimborso della maggiore Ires (nella vicenda esaminata, per oltre 112mila euro riferita ad investimenti realizzati nel 2010) tramite semplice istanza di rimborso diretto.
• Ctp Treviso, sentenza 328/4/2017
Immobili, Iva ordinaria se manca la dichiarazione dell’acquirente
L’Amministrazione non può disconoscere l’applicazione dell’aliquota in misura ordinaria (aliquota del 21% riferita al 2012) praticata dalla società cui è stato dato incarico di costruire un immobile non di lusso (ad uso civile abitazione come prima casa) in luogo di quella agevolata (aliquota del 4%) se il cessionario del bene non opta, tramite apposita dichiarazione in cui attesta di essere in possesso dei requisiti, per l’applicazione della aliquota agevolata, e grazie alla quale l’impresa committente può chiedere l’applicazione della aliquota ridotta ai propri fornitori. Pertanto, spetta il rimborso del credito Iva (nella fattispecie oltre 26mila euro) alla società immobiliare che ha ricevuto fatture inerenti la costruzione dell’immobile commissionato in cui era esposta Iva ordinaria in luogo di quella agevolata, data l’assenza della dichiarazione cui era tenuto il cessionario. Infatti l’Amministrazione:
■ non può considerare tassativa l’applicazione della aliquota ridotta relativamente agli appalti di costruzione di immobile non di lusso, anche in assenza della dichiarazione del cessionario. Ciò perché la regola generale prevede l’esposizione dell’aliquota ordinaria, mentre l’applicazione della aliquota ridotta è un’eccezione che necessita di un iter “diverso”, rappresentato dalla dichiarazione del cessionario che attesta di aver i requisiti per godere di tale agevolazione;
■ non può pretendere che l’immobiliare richieda l’emissione di note di variazione ai propri fornitori, poiché tale richiesta potrebbe benissimo non trovare riscontro, data la volatilità delle imprese (ad esempio, molte di esse potrebbero aver cessato l’attività, con conseguente grave danno per la committente).
• Ctr Lazio, sentenza 2730/1/2017
False fatture, prova al Fisco sull’operazione fittizia
L’Amministrazione, che ritiene falsa la fattura di acquisto ricevuta dal contribuente, deve dimostrare la fittizietà dell’operazione con elementi certi e precisi, ossia tramite indizi «gravi, precisi e concordanti», e non basarsi su mere congetture. Infatti il contribuente può dimostrare la realtà della operazione tramite esibizione della fattura, che di per sé rappresenta prova dell’operazione. Se poi l’Amministrazione intende disconoscere l’operazione siccome ritenuta fittizia, deve indicare quali siano quegli indizi «gravi, precisi e concordanti» in base ai quali ritenga che l’operazione, oggetto di fatturazione, in realtà non si è mai concretizzata. Nel caso di specie, l’Amministrazione sosteneva che somme erogate per il pagamento delle fatture ritenute inesistenti fossero poi ritornate nella disponibilità del committente senza fornire alcuna prova di tale presunta restituzione.
• Ctr Sardegna, sentenza numero 143/1/2017
Registro, categorie diverse e vincolo di destinazione impediscono la comparazione per la rettifica
Se l’Amministrazione vuole intende rettificare il valore di un immobile dichiarato in sede di rogito al fine di rideterminare la maggior imposta di registro, deve effettuare una comparazione il più oggettiva possibile con altri immobili aventi medesime caratteristiche. Non è allora possibile confrontare un immobile (categoria A/10, studi privati, di proprietà dei ricorrenti) con altro avente destinazione d’uso differente (nel caso di specie, categoria A/3, civile abitazione, presa a riferimento dall’Amministrazione). Poi a maggior ragione se sul bene oggetto di ripresa grava un vincolo di destinazione. Infine non rileva la presenza nell’immobile di un terrazzo che ne incrementa il valore (nella fattispecie di oltre 20mila euro) data la diversità dei beni oggetto di comparazione.
• Ctr Sicilia, sezione staccata Caltanissetta, sentenza 2124/7/2017