Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce della Ctp Milano: Mlbo, prescrizione dei tributi, rettifica del valore di compravendita

di Enrico Holzmiller

Dall’esclusione dell’elusività dell’operazione di Merger leveraged buy ot (Mlbo) alla prescrizione dei tributi erariali. Dalla rideterminazione del valore di compravendita alla motivazione per relationem. Debutta sul «Quotidiano del Fisco» la rubrica dedicata alle sentenze della Ctp Milano.


Stop alla contestazione elusiva sull’operazione di Mlbo

Con riferimento alla figura del Mlbo (Merger leveraged buy out) la Commissione ha ritenuto non fosse integrabile, tout court, la fattispecie all’articolo 37-bis del Dpr 600 del 1973 (elusione d’imposta). In particolare, quanto all’elemento costituito dalla realizzazione di «fatti e ... negozi, anche collegati tra loro... diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario», va osservato che l’operazione di cui si discute rientra appieno nello schema previsto dall’articolo 2501-bis del Codice civile, trattandosi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Essendo stato utilizzato, per la realizzazione dell’operazione, uno schema giuridico tipico - dunque valutato a priori dall’ordinamento come meritevole di tutela -, incombe sull’amministrazione finanziaria provare che esso è stato utilizzato abusivamente. Così può essere, ad esempio, quando un’operazione di Mlbo avvenga tra soggetti solo apparentemente terzi, ma in realtà riconducibili al medesimo ente economico, e dunque sia sostanzialmente fittizia.

■ Ctp Milano, sentenza 452/35/2017


Prescrizione decennale per i tributi erariali

I giudici tributari, contrariamente all’eccezione del contribuente, osservano che per i tributi erariali, a differenza di quanto avviene per i tributi locali, non vale il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2948, n.4 del Codice civile, ma il più ampio termine decennale previsto dall’articolo 2946 del Codice civile; e ciò in quanto, per i primi (tributi erariali), ogni periodo d’imposta fa sorgere un’obbligazione del tutto autonoma che rende inapplicabile il suddetto articolo 2948 n.4 del Codice civile, riferito, come noto, alle prestazioni periodiche connesse ad un’unica obbligazione (in tal senso Cassazione, sezione tributaria, 23 febbraio 2010, n.4283).

■ Ctp Milano, sentenza 641/03/2017


Chance esenzione Iva per la coassicurazione con la «clausola deleg

Con riferimento alla fatturazione esente Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1 n.2, del Dpr 633/72 la Commissione ha ritenuto che nel caso di contratti di coassicurazione con la «clausola delega» si possa fatturare in esenzione Iva se le operazioni oggetto della delega rientrino nell’attività di assicurazione, a titolo esemplificativo «gestire la liquidazione del sinistro, ricevere le comunicazioni dell’assicurato inerente al contratto, eccetera». Inoltre, la Cassazione, che si è già espressa sul punto, ha statuito che l’eventuale assoggettamento ad Iva della coassicurazione è applicabile esclusivamente ove sia dimostrato che la coassicurazione implichi attività estranee all’assicurazione e che l’Iva sia applicabile alle diverse attività svolte dalle parti che non siano tipiche dell’assicurazione. Nel caso di esame, non ravvisandosi attività diverse dall’assicurazione svolta dalle parti, il ricorso è stato accolto e conseguentemente e’ stato annullato l’atto impugnato.

■ Ctp Milano, sentenza 903/03/2017


Sul valore di compravendita da considerare i fattori per il deprezzamento

A seguito del ricorso avverso la rideterminazione del valore dell’atto di compravendita di un complesso sportivo (campi da tennis), il cui valore veniva rettificato in misura quasi doppia, la Commissione ha ritenuto di accogliere le richieste del contribuente. Il primo punto considerato è da riferirsi all’erroneità della metodologia utilizzata dall’Ufficio, che il contribuente non ha potuto eccepire prima dell’emissione dell’avviso di accertamento in assenza di un contraddittorio preventivo, il quale, nel caso di specie, non sarebbe stato superfluo. Il secondo punto, inerente la valutazione del prezzo, eccepisce le omissioni contenute all’interno della relazione di stima dell’ufficio, che non ha tenuto conto di elementi che avrebbero indotto ad un deprezzamento dell’immobile. Inoltre, la Commissione ribadisce che le valutazioni devono essere effettuate con sistemi condivisibili. In tal senso ritiene non possa essere condotta una valutazione con il sistema Mosi, presente su una pubblicazione oggi esaurita e di difficile reperibilità.

■ Ctp Milano, sentenza 908/03/2017


Sì al richiamo del pvc se dagli atti si evincono le ragioni della decisione

Secondo quanto affermato dalla Commissione tributaria, è legittimo il recupero fiscale, in relazione alle imposte dirette e Iva, operato dall’agenzia delle Entrate laddove il contribuente non supporti con prove idonee l’accusa dell’esistenza operazioni che, ad esempio, attraverso artifizi contabili, abbiano come fine il non dichiarare ricavi effettivamente realizzati. Va osservato che, nel caso esaminato, tra gli artifizi rientrano i versamenti in contanti presso istituti di credito non risultanti dalla contabilità o ulteriori movimentazioni bancarie registrate nella stessa ma che non permettono una rappresentazione contabile precisa. La sentenza sottolinea inoltre l’obbligo, da parte dell’Amministrazione, di indicare gli estremi degli atti richiamati dal provvedimento amministrativo, con motivazione per relationem, e metterli a disposizione dell’interessato (Consiglio di Stato 1632/2013). A tal riguardo – precisa la Commissione – il provvedimento si ritiene adeguatamente motivato anche nel caso in cui si proceda ad un semplice richiamo del pvc purché dagli atti del procedimento si evincano le ragioni giuridiche che supportano la decisione.

■ Ctp Milano, sentenza 868/41/2017

Hanno collaborato:

Cecilia Cantaluppi, Domenico Crosti, Natalia Falco, Gaetano Sirimarco

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