Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: imposta di registro, riqualificazione energetica e personale tra correlate

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Domenico Crosti


Riqualificazione della cessione di partecipazioni/beni in cessione d’azienda solo in base al contenuto ed agli effetti dell’atto. Costi infragruppo relativi a distacco del personale. Imposta di registro, prescrizione lunga. La detrazione per riqualificazione energetica non dipende dal soggetto possessore né dalla tipologia dell’immobile stesso.

Per stabilire l’imposta di registro bisogna fare riferimento all’atto

La vicenda trae origine da una ristrutturazione aziendale/societaria di una catena di alberghi, basata su spin-off e cessioni di quote societarie, che l’agenzia delle Entrate nel 2017 (ovvero ante riforma dell’articolo 20 dell’imposta di registro) ha riqualificato come cessione d’azienda, assoggettandone l’effetto ad imposta di registro in misura proporzionale. La Commissione tributaria milanese, preso atto dei contenuti del ricorso del contribuente, e delle controdeduzioni dell’Ufficio, perviene a conclusioni a favore della ricorrente. Secondo i giudici, secondo il profilo degli effetti giuridici prodotti, v’è netta differenza tra chi cede un’azienda o trasferisce in usufrutto o in affitto un ramo di esse e chi invece cede delle partecipazioni. Come già puntualizzato in diverse pronunce di merito – continua la Commissione – anche di questa Ctp e Ctr, che l’articolo 20 nella versione vigente ratione temporis, nello stabilire che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente», attiene piuttosto alla qualificazione giuridica dell’atto che non agli effetti economici o alla determinazione dell’oggetto del medesimo, che non possono corrispondere alla situazione fattuale che costituisce il sostrato degli accordi tra le parti. Nell’applicazione del citato articolo 20 del Tur non può prescindersi dal fatto che l’imposta in esame è, come suoi dirsi “imposta d’atto” , ragion per cui , per stabilire i presupposti ed i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dall’atto stesso , senza possibilità di utilizzare elementi ad esso estranei , né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti; la vendita di tutte le quote di una società, ai fini di detta imposta non rappresenta in ogni modo una vendita d’azienda , poiché la titolarità del complesso dei beni aziendali permane in capo alla società anche dopo la cessione delle quote. Nel caso di specie, la società ricorrente risulta aver dimostrato di non aver simulato alcuna cessione d’azienda, in quanto il concatenamento delle operazioni straordinarie effettuato produce effetti differenti.

Sentenza Ctp Milano n.4159/2018


Se si suppone un distacco di personale va delineato l’estremo oggettivo

Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale respinge l’appello dell’Ufficio e conferma la decisione di primo grado, in relazione ad un supposto disconoscimento di costi documentati con fatture rilasciate alla società contribuente da una società ad essa correlata, in quanto relative a prestazioni da ricondurre, secondo i verificatori, alla disciplina propria del distacco del personale. Un conto è sostenere (eventualmente) che le prestazioni aventi titolo nel contratto dimesso in atti non risultano rese in quei termini, ovvero che i costi non sono coerenti alla natura del servizio o simili; altro è qualificare la fattispecie ai sensi di una figura tipica che contempla requisiti nella specie non verificabili. A tale riguardo, secondo i giudici, la determinazione dell’Ufficio valorizza un unico profilo, la qualifica dei dipendenti, senza che sia obiettivamente delineato l’estremo oggettivo proprio del distacco, tanto più che le parti hanno comunque prodotto atti negoziali dai quali si rinvengono le condizioni sostanziali del servizio “fatturato” e rispetto ai quali andava dimostrato il carattere strumentale o elusivo.

Sentenza Ctr Milano n. 4133/18


Imposta di registro, prescrizione decennale per le attività esecutive

Oggetto del processo è l’imposta di registro notificata al contribuente con cartella esattoriale di Equitalia Nord spa. Il contribuente eccepiva che il preteso debito fosse prescritto per decorso dei termini. I giudici hanno ritenuto non corretto tale posizione in quanto l’esercizio del potere impositivo funzionale alla formazione del titolo è sottoposto a termine triennale di decadenza, decorrente dalla richiesta di registrazione; le successive attività esecutive, invece, sono soggette a termine decennale di prescrizione, decorrente da quando l’imposta (principale o principale postuma) debba ritenersi “amministrativamente definitiva” o “passata in giudicato”. Il computo della prescrizione, come da Codice civile, deve tenere conto di ogni eventuale causa di sospensione e interruzione. Sia la decadenza che la prescrizione, ovviamente, trovano la propria disciplina nell’obbligazione tributaria e non nello strumento giuridico utilizzato per farla valere.

Sentenza Ctr Milano n.4142/2018


Riqualificazione energetica, detrazione slegata salla proprietà e dall’immobile

I giudici della Ctp, nel caso di specie, hanno accolto il ricorso del contribuente relativamente alla detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica. L’Ufficio sosteneva che tale detrazione non spettava in quanto l’immobile oggetto dei lavori non risultava utilizzato dalla società contribuente, bensì locato a terzi. Il collegio giudicante, approfondendo la normativa per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, ha chiarito che la ratio della norma è l’incentivazione delle opere volte al risparmio energetico e non è prevista nessuna indicazione o limitazione relativa ai soggetti ed agli immobili rientranti nel campo di applicazione. Pertanto, l’oggetto dell’agevolazione è esclusivamente la catalogabilità delle opere come risparmio e riqualificazione energetica, indipendentemente dalla natura o tipologia di immobile e dal suo inquadramento giuridico e fiscale.

Sentenza Ctp Milano n.4245/2018


Ha collaborato Gaetano Sirimarco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©