FOCUS IRAP/ Per imprese individuali e società di persone due vie per calcolare dla base imponibile
L’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 prevede, per le società di persone e gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare tra due regimi di determinazione della base imponibile Irap: uno cosiddetto “naturale” e l’altro “opzionale”che prevede la determinazione del valore netto della produzione secondo i criteri ex articolo 5 dello stesso decreto applicabili ai soggetti Ires.
La prima impostazione, cioè quella ordinaria, prevede che la base imponibile sia determinata come differenza tra «l’ammontare dei ricavi… e delle variazioni delle rimanenze finali… e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali».
Al contrario, l’opzione per la determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 446/1997 comporta che l’imposta sul reddito delle attività produttive sia calcolata sulla «differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B), articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio».
Il contribuente che vuole aderire a tale ultimo regime dovrà manifestare la volontà compilando il quadro IS, sezione VII, barrando la casella “opzione” del rigo IS35 della dichiarazione Irap. L’opzione è irrevocabile per tre periodi di imposta e, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, Dlgs 175/2014, avrà effetti per quello cui si riferisce la dichiarazione in cui è barrata la casella e i due successivi. Alla scadenza del triennio l’opzione si intende rinnovata tacitamente per un altro triennio salvo revoca che comporterà la determinazione della base imponibile secondo le regole del regime naturale per un intero triennio decorso il quale sarà, eventualmente possibile richiedere nuovamente l’ingresso al regime opzionale.
Nei casi in cui il contribuente si trovasse in una delle condizioni per le quali non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Irap per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo anno di attività) potranno utilizzare il modello di «comunicazione per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap» approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 dicembre 2015 utilizzando il relativo software di compilazione reperibile sul sito dell’Ufficio ( www.agenziaentrate.gov.it ).
Alla luce di quanto sopra il contribuente che opta per il regime “naturale” compilerà il quadro IP, sezione I (se società di persone) o IQ, sezione I (se imprenditore individuale) della dichiarazione I
Le puntate precedenti del Focus Irap:
15 febbraio - Le deduzioni forfettarie più elevate trovano spazio nel modello
16 febbraio - La decisione di trasformare in credito l’eccedenza Ace è irrevocabile
Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2017







