Imposte

FOCUS IRAP/Le deduzioni forfettarie più elevate trovano spazio nel modello

di Agnese Menghi e Luisa Miletta

Esordio in dichiarazione per le nuove deduzioni sul costo del lavoro. A un anno dal loro concepimento in seno alla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), approdano nel modello Irap 2017 le disposizioni che hanno aumentato le deduzioni per i soggetti di minori dimensioni (articolo 1, commi 123-125) ed esteso quelle del costo residuo per il personale dipendente ai lavoratori stagionali (articolo 1, comma 73); novità anche sulle deduzioni relative al deterioramento dei crediti per le banche e le imprese assicurative (articolo 16, comma 6 del Dl 83/2015).

Nel dettaglio, l’importo delle deduzioni forfettarie con riferimento alle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), alle persone fisiche esercenti attività commerciali, alle persone fisiche e alle società semplici esercenti arti e professioni, è incrementato di 5.000 euro, 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro a seconda degli scaglioni di valore della produzione.

Mancano all’appello società di capitali ed enti, commerciali e non, oltreché i pubblici, per i quali l’incremento non si applica.

I righi del modello Irap 2017 che recepiscono tali modifiche sono IQ67 per le persone fisiche e IP73 per le società di persone.

I lavoratori stagionali

Altra previsione normativa che nel 2017 vede la sua attuazione riguarda i lavoratori stagionali, ossia quelli assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di cui al Dpr 1525/63: nel rigo IS7 colonna 2, trova spazio l’estensione della deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per lo stesso). La deduzione è nella misura del 70% e spetta ai lavoratori impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco di due anni dalla data di cessazione del primo contratto. Dai chiarimenti forniti alla Camera si ritiene che i 120 giorni debbano considerarsi frazionati e non continuativi e per il conteggio rilevi la durata dei contratti, non l'effettiva prestazione, e vadano considerate eventuali proroghe.

Banche, assicurazioni ed enti finanziari
Va invece a regime da quest’anno, la deduzione integrale di perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per le banche, gli altri enti finanziari e le imprese assicurative, nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio; limitatamente al periodo d’imposta 2015, la deducibilità di tali valori era limitata in percentuale del 75%.

L’eccedenza relativa al 2015, insieme alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Tale informazione va fornita nel quadro IC del modello Irap 2017, nell’apposita sezione II, per le banche ed altri soggetti finanziari, o sezione III per le imprese di assicurazioni.

Con oggi cominciamo la pubblicazione di una serie di approfondimenti sull’Irap; questa è la prima puntata.

La dichiarazione Irap 2017

Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2017

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