Adempimenti

FOCUS REDDITI PF/Passaggio da minimi a forfettario: l’incasso nel 2016 va solo nella sezione II di LM

di Giovanni Petruzzellis


I contribuenti che nel 2015 hanno applicato per l’ultimo anno il regime dei minimi e che al 1° gennaio 2016 erano in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario dovranno gestire la transizione al nuovo regime nel modello Redditi 2017.

Sul piano reddituale il passaggio tra i due regimi non determina l’insorgere di particolari problemi posto che per entrambi vige il principio di cassa. I ricavi o compensi fatturati nell’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi, ancorché non incassati nel medesimo, concorrono pertanto alla formazione del reddito nell’anno successivo, secondo le regole proprie del regime forfettario.

I ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta 2016 (anno di ingresso nel forfait), ancorché fatturati in pendenza del vecchio regime, si assumono come base al fine di applicare la percentuale di redditività specificatamente prevista per l’attività svolta. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di un artigiano di età superiore ai 35 anni in attività dal 2011 e che, al 31 dicembre 2015, abbia realizzato un volume d’affari pari a 29mila euro, con ricavi incassati per 27mila euro. Dal 2016 il contribuente non può avvalersi del regime dei minimi, essendo decorso il quinquennio agevolato. Tuttavia risultano verificate le condizioni per l’applicazione «naturale» del regime forfettario, non avendo superato nell’anno precedente il limite di 30mila euro di ricavi previsto all’articolo 1, comma 54, legge 190/2014.

Nel corso del 2016 si verifica l’incasso integrale delle somme non percepite nel corso del 2015, pari a 2mila euro. Tali somme concorrono alla determinazione del reddito, secondo le regole del regime forfettario, nel 2016. Di conseguenza nel modello Redditi 2017 dovrà essere compilata unicamente la sezione II del quadro LM relativa al regime forfettario e non anche la sezione I del quadro medesimo.

In riferimento all’esempio precedente, se in aggiunta ai 2mila euro riferiti al 2015 vi siano stati nell’anno seguente incassi per ulteriori 25 mila euro, l’ammontare dei ricavi su cui applicare il coefficiente di redditività del 67% – previsto per l’attività in questione – è pari a 27mila euro. Tale importo andrà indicato nella colonna 4 del rigo LM 22.

Infine nessuna ulteriore indicazione dovrà essere fornita in dichiarazione per segnalare l’avvenuto passaggio al regime forfettario poiché, come già accennato, lo stesso rappresenta un regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 190/2014.

Il modello Redditi Pf 2017 - parte 1

Il modello Redditi Pf 2017 - parte 2

Il modello Redditi Pf 2017 - parte 3

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©