Adempimenti

Gli agricoltori rientrano nello spesometro

di Gian Paolo Tosoni

Marcia indietro per l’esclusione totale dallo spesometro per gli agricoltori che adottano il regime di esonero all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Le modifiche approvate in sede di conversione in legge del Dl n. 148 (articolo 1 quater) hanno ripristinato l’obbligo della comunicazione dei dati delle autofatture relative alle cessioni effettuate dagli agricoltori esonerati ai fini dell’Iva ed emesse dagli acquirenti, confermando l’esonero per i soli territori montani. Invece, nel testo uscito dalla Commissione era stato previsto l’esonero dallo spesometro per tutti gli agricoltori minimi. Quindi anche gli agricoltori che rientrano nel regime di esonero di cui al comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972 (fatturato inferiore a 7.000 euro nell’anno precedente) dovranno continuare a trasmettere i dati delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti così come è avvenuto finora. La nuova norma ripete che l’esonero è riservato ai produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane. Per coloro che esercitano l’attività sia in zone montane che in altre zone, l’esonero spetta se l’attività è esercitata in terreni ubicati nelle zone montane in misura superiore al 50%. In sostanza, un agricoltore che risiede in un comune di montagna non sfugge all’adempimento se svolge l’attività in pianura o in collina.

Le imprese agricole che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto Iva, tornano quindi al passato senza nuovi adempimenti. L’articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/72 prevede che questi soggetti, quando cedono i loro prodotti, devono ricevere la autofattura emessa dagli acquirenti i quali devono applicare le percentuali di compensazione stabilite dai decreti ministeriali per categorie di prodotti; ad esempio per la cessione di un bovino vivo si applica l’Iva del 7,65% e non quella ordinaria del 10. Gli agricoltori esonerati hanno soltanto l’obbligo di conservare sia le autofatture di vendita che le fatture di acquisto, numerandole. L’agricoltore esonerato deve solo vigilare che le cessioni di prodotti agricoli rappresentino i due terzi del proprio volume d’affari in quanto se tale percentuale non viene rispettata il regime di esonero viene perduto sin dall’anno in cui non viene rispettata tale percentuale. Gli agricoltori esonerati devono però applicare l’Iva intracomunitaria in presenza di acquisti in altri Paesi Ue per un importo superiore a 10mila euro.

Con l’entrata in vigore dello spesometro la legge prevedeva l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati delle fatture sia di acquisto che di vendita anche per gli esonerati. Con la sostituzione dello spesometro con l’invio dei dati delle fatture, a decorrere dal 2017, la norma ha stabilito invece l’invio dei soli dati delle autofatture ricevute, adempimento che viene confermato anche per il futuro.

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