Imposte

Gli indennizzi per le vittime dei fallimenti bancari non sono tassabili

di Francesca Milano

Secondo l’agenzia delle Entrate le somme erogate dal fondo di solidarietà a favore di soggetti vittime della messa in liquidazione delle banche non concorrono alla formazione del reddito del contribuente perché si tratta di cifre erogate come risarcimento del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli. Come tali, infatti, gli indennizzi vengono parametrati al corrispettivo pagato dall’investitore e non alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle banche in stato di insolvenza. Il richiarimento è arrivato con la risoluzione n. 3/E con la quale l’Agenzia risponde al quesito di un obbligazionista coinvolto nella risoluzione della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio.

Il fondo di solidarietà è stato istutito con la legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016): possono beneficiare delle risorse gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali e imprenditori agricoli o coltivatori diretti, e rispettivi eredi) che al 23 novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Nel quesito posto da un contribuente alle Entrate si chiedeva se le somme percepite a titolo di indennizzo forfettario assumano o meno rilevanza reddituale. L’Agenzia - confermando quanto prospettato dal cittadino - ha chiarito che si tratta di somme erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (“danno emergente”) e che quindi gli importi non concorrono alla formazione del reddito.

La risoluzione n. 3/E/2017

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