Gli sconti concessi e non registrati in bilancio si sanano con l’integrativa
L’articolo 101, comma 4 del Tuir considera sopravvenienze passive deducibili dal reddito di impresa il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
La sopravvenienza risulta deducibile nell’esercizio in cui è riconoscibile mentre nel caso del lettore sembra che l’omessa rilevazione degli sconti sia dovuta a un errore contabile (sconti concessi ma non registrati).
Pertanto la sopravvenienza non è deducibile nell’esercizio in cui è stata scoperta ma, derivando da un errore contabile, va correttamente allocata all’esercizio di competenza mediante apposita dichiarazione integrativa dell’annualità nella quale lo sconto è stato concesso.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrativa potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241 del 1997.
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