Gruppo Iva, da chiarire l’opzione per le operazioni esenti dall’imposta
Tra meno di due settimane i soggetti interessati alla formazione di un nuovo soggetto di imposta, il gruppo Iva, devono presentare il modello conforme alle regole dettate dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies della legge Iva.
Il modello per la dichiarazione di costituzione del gruppo (AGI/1) era stato già pubblicato il 19 settembre e non risulta allineato a quanto correttamente affermano le istruzioni per la connessione dell’opzione ex articolo 36-bis legge Iva – dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, cui consegue l’indetraibilità di tutta l’imposta sul valore aggiunto relativa a qualsiasi acquisto di beni o servizi – al terzo comma dell’articolo 36, relativo alla separazione facoltativa di attività.
La circolare 19/E del 31 ottobre, al capitolo 7, esegue un excursus approfondito in merito alle formalità occorrenti per garantire il fondamentale diritto della legge Iva, cioè quello della detrazione per le attività che danno luogo ad operazioni imponibili. Il mondo di finanza, banche e assicurazioni è quello maggiormente interessato alla costituzione del gruppo Iva, in quanto le operazioni esenti, la cui definizione risale ai primordi del tributo e che non sempre riesce a calarsi nella dinamica di queste operazioni, convivono con le operazioni imponibili, prima fra tutti quella relativa al leasing finanziario, ma anche presente nelle attività di consulenza pura (fee only), di recupero crediti, di locazione delle cassette di sicurezza o per le gestioni individuali di portafoglio.
Molte società operanti in questi ambiti avevano già provveduto alla separazione contabile delle attività esenti da quelle imponibili, così da poter imputare gli acquisti specifici a ciascuna di esse. Con l’adesione al gruppo Iva, tutte le opzioni precedenti vengono meno e sarà il gruppo in sede di costituzione – o al più tardi entro il 31 dicembre prossimo per il 2019 – ad esprimere le opzioni di separazione coerenti con la nuova struttura di unico soggetto di imposta. Il paragrafo 7 della circolare è molto chiaro e dettagliato in merito alle possibili combinazioni di questa opzione, che possono anche moltiplicarsi a parità di codice di attività, in relazione alla diversa composizione del volume d’affari del singolo soggetto giuridico.
Qui leggiamo due importanti interpretazioni:
nel caso di attività separate rimane l’obbligo di fatturazione con Iva verso le attività a detrazione limitata. Pertanto, il regime di non cessione o non prestazione opera solo tra attività con pari diritto di detrazione;
non solo per i servizi, ma anche per il passaggio di beni, la fatturazione è richiesta unicamente verso attività a detrazione limitata, interpretando sistematicamente il disposto della legge Iva, che le ipotizza in ogni caso per il passaggio interno di beni.
La circolare non risolve, anzi accentua, il dubbio sulla compilazione del modello di opzione, in merito alla dispensa ex articolo 36-bis. A più riprese, ed in particolare al capitolo 7.2, ribadisce che la prassi dell’amministrazione, riscontrabile anche nei modelli di dichiarazione annuale, individua questa opzione unicamente per le attività esenti, relativamente alle quali è stata espressa. Peccato che il modello contenga questa opzione – cui consegue la perdita del diritto di detrazione – soltanto nel frontespizio. Occorre, quindi, che l’amministrazione finanziaria chiarisca al più presto le modalità concrete per l’esercizio di questa scelta.