Imposte

GUIDA ALLA MANOVRA/1 - Stretta sull’Ace, sconti calcolati su 5 anni

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Stretta della manovra correttiva sull’Ace. L’articolo 7 del Dl 50/2017 interviene sulla disciplina dell’Aiuto alla crescita economica, che viene nuovamente variata (e forse depotenziata), sia per le società di capitali sia per gli imprenditori individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria. Ai sensi del comma 2, le modifiche decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dall’esercizio 2017 per i soggetti solari e ad esempio, per alcuni soggetti non solari, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 oppure dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018).

Si tratta dell’ennesima modifica della normativa Ace, a ridosso delle recenti variazioni introdotte dalla legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), vale a dire:

• la significativa riduzione del tasso di rendimento nozionale da utilizzare per calcolare il beneficio, dal 4,75% per l’esercizio 2016 al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi;

• l’introduzione della diminuzione della base Ace in caso di incremento degli investimenti di titoli e altri valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni.

Il tutto in attesa dell’emanazione del decreto Ace previsto dal comma 11 dell’articolo 13-bis del DL 224/2016, che ha introdotto la derivazione rafforzata per i soggetti Oic.

Società di capitali

Con decorrenza per i soggetti solari dall’esercizio 2017, per le società di capitali si prevede ora che gli incrementi e i decrementi di base Ace siano calcolati come variazione del capitale proprio alla chiusura dell’esercizio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, e non più rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio 2010. In concreto, ciò significa che per l’esercizio 2017, di prima applicazione della modifica, il calcolo della base Ace è fatto con riferimento alla chiusura dell’esercizio 2012, e quindi rilevano le movimentazioni 2013-2017; le movimentazioni del capitale proprio intervenute negli esercizi 2011 e 2012 perdono dunque rilevanza nel calcolo dell’agevolazione. Risultano così molto penalizzati i contribuenti che, in conseguenza dell’introduzione del beneficio, si erano subito attivati per trarne vantaggio, attraverso robuste capitalizzazioni effettuate nel 2011 e 2012, ossia nei primi due esercizi di esistenza dell’agevolazione. Inoltre, come conseguenza indiretta, la eventuale minore base Ace ridurrà la possibilità di convertire il beneficio Ace non sfruttato in un credito Irap. Di fatto, il regime viene a premiare gli investimenti in capitale di rischio “quinquennali”, con un tasso soggetto a variazioni non di mercato, ma a cura del legislatore.

In conseguenza del limite temporale introdotto relativamente al calcolo della base Ace, si stabilisce poi che gli incrementi di titoli e altri valori mobiliari esistenti alla chiusura dell’esercizio, che riducono la base Ace, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016, vanno determinati rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al quinto esercizio precedente, e non più rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010.

Ancorché non esplicitamente previsto, è da ritenere che anche i vari eventi che comportano l’applicazione delle disposizioni anti elusive stabilite dall’articolo 10 del Dm 14 marzo 2012, rilevano solo se intervenuti nei 5 esercizi che possono originare movimentazione del capitale proprio rilevanti ai fini Ace. In altri termini, dopo le modifiche, non dovrebbero ridurre la base Ace 2017 i conferimenti in denaro infragruppo effettuati nel 2011 e 2012 a soggetti residenti, nonché i corrispettivi per gli acquisti infragruppo di aziende (o rami) e di partecipazioni che attribuiscono o incrementano il controllo di una società, intervenuti nel 2011 e 2012. Allo stesso modo, l’incremento dei crediti di finanziamento infragruppo nei confronti di consociate residenti deve essere identificato a partire dalla situazione esistente al 31 dicembre 2012. Sul punto è comunque opportuno un chiarimento esplicito durante la conversione del decreto legge.

Acconti Ires 2017

Viene poi stabilito che gli acconti Ires 2017 calcolati con il metodo storico devono essere conteggiati considerando quale imposta del 2016 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Poiché tali acconti devono essere conteggiati tenendo anche conto delle norme introdotte dalla legge 232/2016, ossia della riduzione del rendimento al 2,3% e degli eventuali incrementi di titoli e altri valori mobiliari, risultano evidenti le grandi complicazioni che i contribuenti dovranno affrontare per svolgere tale adempimento; considerata la natura in acconto del pagamento, sarebbe forse opportuno non gravare i contribuenti di eccessive complicazioni. In ogni caso, se interpretata alla lettera, tale previsione comporta che la base Ace 2016, per gli acconti 2017, deve essere conteggiata considerando gli incrementi e decrementi di capitale proprio, nonché le fattispecie anti elusive, verificatesi nel periodo 2012-2016.

Imprese individuali, snc, sas

Come espressamente indicato nel comma 3 dell’articolo 7 del Dl 50/2017, che sostituisce il comma 552 dell’articolo 1 della legge 232/2016, per gli imprenditori individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria si prevede per gli esercizi 2017-2019 una progressiva riduzione del beneficio, con un allineamento alla regola del quinquennio solo dal 2020.

La manovra fiscale - Dl 50 del 24 aprile 2017

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