Controlli e liti

Il contenzioso tributario evita la sanzione del raddoppio per il contributo

di Alessandro Galimberti

La sanzione processuale del raddoppio del contributo unificato non si applica al contenzioso tributario.

La Corte costituzionale ha risolto per via indiretta l’annosa vicenda della penalità a carico di chi appella la soccombenza in primo grado - anche incidentalmente - in modo pretestuoso e dilatorio.

A muovere la Consulta sull’interpretazione dell’articolo 13 del Dpr 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) in relazione all’articolo 111 della Costituzione («contraddittorio in condizioni di parità») era stata nell’aprile dello scorso anno la Ctr di Catanzaro, valutando le conseguenze del mancato accoglimento del ricorso presentato dalle Entrate sulla sentenza della Ctp Cosenza - verdetto impugnato in via incidentale anche dal contribuente. Secondo la Ctr, l’effetto del doppio diniego sarebbe dovuto essere, dopo la riforma della materia del gennaio 2013, il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti. Senonchè, argomenta la Commissione nel rinvio costituzionale, uno dei soggetti è “pubblico”ed esonerato per definizione dal versamento, alterando però in tal modo la «parità processuale» nei confronti del soccombente privato.

Superando anche le argomentazioni dell’avvocatura generale dello Stato - che rimarcava l’incoerenza di considerare l’amministrazione contemporaneamente creditrice (del tributo) e debitrice (del contributo) - la Corte Costituzionale ha affrontato la questione dal punto di vista più radicale della formulazione della norma sospettata di mancanza di fair play. Rimarcando che il comma 1-quater dell’articolo 13 del Dpr 115 (quello che dispone appunto il raddoppio del contributo per il soccombente pretestuoso) fa riferimento unicamente al processo civile, mentre quello tributario «è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato dalla norma censurata». E, tra l’altro, già una precedente pronuncia della Consulta (la 78 del 2016) aveva precisato che i primi 6 commi, incluso quindi il raddoppio del contributo unificato, «riguardano il (solo, ndr) processo civile».

Il ricorrente, chiosa il relatore, avrebbe in realtà preliminarmente dovuto «muovere dalla premessa interpretativa della applicabilità al processo tributario» della norma di cui si contesta l’incostituzionalità.

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