Imposte

Il ravvedimento dà più tempo alla detrazione Iva

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di Dario De Santis e Eugenio Della Valle

Nuove regole sulla detrazione Iva da coordinare con la disciplina relativa al ravvedimento operoso e all’accertamento.

Il diritto alla detrazione, in particolare, non può essere limitato ai quattro mesi successivi all’anno in cui l’imposta diviene esigibile nel caso si proceda al ravvedimento operoso per mancata emissione e registrazione (e al conseguente omesso versamento Iva) nel predetto termine della cosiddetta “autofattura spia”: questi gli effetti del Dl 50/2017 così come interpretato alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 10646 del 3 agosto 2001.

In base alla nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 50/2017, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L’obbligo di emissione della fattura ricade generalmente sul cedente il bene o la prestazione di servizi, che può eventualmente delegare, sotto la propria responsabilità, terzi allo scopo. Tuttavia, in caso di inadempimento da parte del cedente o del prestatore, le conseguenze non ricadono solamente nei loro confronti, quali soggetti primariamente obbligati, ma anche nei confronti del cessionario (o committente) che, qualora non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve provvedere, entro il trentesimo giorno successivo, a presentare all’Ufficio competente un’autofattura in duplice esemplare e la ricevuta di pagamento dell’imposta relativa all’operazione regolarizzata.

Il cessionario (o committente) che non provveda alla regolarizzazione, può comunque sanare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso entro i termini previsti per l’accertamento (si veda la risoluzione 113/2000 delle Entrate).

La citata sentenza della Corte di cassazione n. 10646/2001 ha confermato che l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa all’omessa “autofattura spia” non risulta precludere la possibilità di poter validamente fruire della detrazione dell’imposta risultante dalla fattura ricevuta tardivamente o non ricevuta.

In tale ipotesi infatti, «ove non si dubiti dell’esistenza dell’operazione e della veridicità delle fatture», il ritardo nell’emissione e nella registrazione della autofattura rispetto al termine concesso per la regolarizzazione comporta l’applicazione della correlata sanzione “ravvedibile”, ma dovrebbe comunque riconoscersi la detraibilità dell’Iva tardivamente versata, sempre che il contribuente provveda a detrarre l’imposta con la prima dichiarazione utile (curiosamente la Corte di cassazione ha individuato convenzionalmente un termine non previsto dalla allora vigente normativa in tema di detrazione).

Quest’ultimo termine dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui sia il cedente a procedere al ravvedimento della tardiva fatturazione e registrazione (oltre al ritardato pagamento), addebitando l’imposta in rivalsa al proprio cessionario; in tal caso la tardiva fatturazione dell’operazione non priva il cedente del diritto di rivalsa con la conseguente detraibilità dell’imposta in capo al cessionario.

Va infine evidenziato come il termine per l’esercizio del diritto di detrazione introdotto dal nuovo articolo 19 risulta anche disallineato (inspiegabilmente) rispetto a quello previsto nel caso in cui il contribuente abbia diritto di rivalersi dell’imposta relativa ad avvisi di accertamento: in tal caso infatti il cessionario può ancora esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione (si veda l’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972).

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