Imposte

Il socio black list abbatte sempre la base di calcolo

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di Giacomo Albano

La revisione del decreto attuativo del 2012, benchè finalizzata a coordinare la disciplina Ace con l’introduzione dei nuovi Oic, potrebbe essere l’occasione per rivedere la normativa antielusiva specifica, a volte applicata in maniera non del tutto coerente con le finalità originarie.

La sterilizzazione

La normativa Ace presenta al proprio interno (articolo 10 del Dm 14 marzo 2012) una serie di disposizioni antielusive specifiche finalizzate ad evitare potenziali effetti moltiplicativi del beneficio, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari.

Il meccanismo di neutralizzazione dell’Ace derivante dalla normativa antielusiva è finalizzato non tanto a limitare la fruibilità del beneficio in presenza di impieghi del capitale proprio ritenuti “non meritevoli”, ma piuttosto ad evitare fenomeni moltiplicativi dell’agevolazione nell’ambito dei gruppi societari (relazione illustrativa al Dm del 2012). A conferma di ciò, la nuova ipotesi di sterilizzazione introdotta dalla legge di bilancio, volta a penalizzare gli impieghi di base Ace in titoli e valori mobiliari, è stata classificata dalle Entrate quale norma di sistema (non suscettibile di disapplicazione) piuttosto che norma antielusiva (circolare 8/E/2017).

Le fattispecie antielusive contenute nel decreto del 2012 sono automaticamente applicabili; tuttavia, viene concessa la possibilità di richiederne, autonomamente o tramite interpello, la disapplicazione, dimostrando l’assenza di duplicazione del beneficio Ace in capo al gruppo.

La possibilità di disapplicare le norme antielusive specifiche è concessa in relazione a tutte le ipotesi di sterilizzazione, inclusi i conferimenti da soggetti black list, per i quali le Entrate avevano in un primo momento negato la possibilità di disapplicazione (circolare 12/E/2014), salvo poi rivedere la propria tesi nella circolare 12/E del 2015.

A tal fine, tuttavia, la circolare 12/E/2015 richiede che siano fornite in sede di interpello (ovvero, a seguito della revisione degli interpelli, in sede di controllo):

le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, in modo inequivocabile, la provenienza dei conferimenti da un soggetto white list al fine di ovviare alla mancanza di scambio di informazioni;

le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare l’assenza di fenomeni di duplicazione dell’agevolazione.

La circolare fornisce in proposito un elenco delle informazioni e documentazione ritenute necessarie a tal fine, la maggior parte delle quali appaiono estremamente difficili (se non impossibili) da recuperare nell’ambito dei gruppi multinazionali.

L’approccio adottato

La difficoltà è amplificata dall’approccio adottato dalle Entrate «look through», in base al quale la sterilizzazione della base Ace opera, in ogni caso, in presenza di un socio estero, anche di minoranza, residente in un Paese non white list .

Sarebbe in proposito auspicabile concedere la possibilità di provare in maniera meno rigida - e più aderente alla ratio della norma - l’assenza di fenomeni duplicativi, salvo vanificare il beneficio derivante dai conferimenti dei soci per le società italiane appartenenti ai grandi gruppi multinazionali, al cui interno possono facilmente trovarsi società black list (nonostante il continuo ampliamento della white list a seguito degli accordi per lo scambio di informazioni conclusi dal nostro Paese).

Ad esempio, in presenza di gruppi multinazionali con una sola partecipata in Italia (o, comunque, con un numero di partecipate ridotto) l’ assenza di fenomeni moltiplicativi dovrebbe essere facilmente dimostrabile in assenza di ulteriori conferimenti provenienti dal gruppo rilevanti ai fini dell’aiuto alla crescita economica.

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