Adempimenti

Imu e Tasi, per gli enti non commerciali tre rate per due scadenze

di Pasquale Mirto

A giugno doppio appuntamento per gli enti non commerciali. Oltre al versamento dell’Imu e della Tasi occorre anche presentare la dichiarazione. Gli enti non commerciali (compresi gli enti ecclesiastici per quel che riguarda gli immobili utilizzati per attività assistenziali e didattiche) hanno regole tutte proprie, sia per il versamento che per la dichiarazione.

Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato in tre rate, due in acconto, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre e una a saldo, scadente il 16 giugno dell’anno successivo. Con la rata di giugno, quindi, deve essere pagato il saldo dell’imposta dovuta per il 2016 ed il primo acconto di quanto dovuto per il 2017, quindi nell’F24 occorrerà compilare due righe. In una occorrerà indicare come anno di riferimento il 2016 e occorrerà barrare la casella del saldo. Nell’altra si indicherà l’anno 2017 e si barrerà la casella acconto.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente secondo modalità telematiche, utilizzano il particolare modello approvato con il Dm 26 giugno 2014, valido sia per l’Imu che per la Tasi. Ovviamente l’obbligo dichiarativo scatterà se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta, rispetto a quelle già dichiarate. Il caso si verifica non solo per gli immobili che cessano di essere esenti o lo diventano, ma anche quando si possiedono immobili con utilizzo promiscuo e cambia la percentuale di imponibilità. Infatti, la normativa prevede che se il fabbricato ha un’utilizzazione mista, sia per attività non commerciali che commerciali, l’esenzione si applica solo alla frazione in cui si svolge l’attività di natura non commerciale.

Le modalità di determinazione del rapporto proporzionale sono definite dall’articolo 5, del decreto ministeriale 200 del 2012, il quale dispone che il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo. La disposizione stabilisce che per le unità immobiliari destinate a una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle esenti, rapportata alla superficie totale dell’immobile.

Per le unità immobiliari che sono integralmente oggetto di un’utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività. Nel caso in cui l’utilizzazione mista, anche nelle ipotesi previste sopra, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività commerciali. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall’applicazione di questi criteri, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’Imu e della Tasi dovuta.

Occorre rammentare che l’esenzione opera a condizione che siano soddisfatti i “criteri generali” previsti dal Dm n. 200/2013 (quali il divieto di distribuire gli utili e l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altro ente avente le medesime finalità) e che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento di una delle attività catalogate nella lettera i) del Dlgs 504/1992, le quali devono comunque rispettare i “criteri di settore” individuati sempre dal decreto ministeriale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©