Controlli e liti

In fuorigioco le indagini sulla «sostanza economica»

di Dario Deotto

Il principio del legittimo risparmio d’imposta deve necessariamente “guidare” anche le dispute sulla “latitudine” dell’articolo 20 del Dpr 131/1986 (imposta di registro), sia prima che dopo le modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2018.

Adesso, infatti, se è vero che non possono essere più riqualificate sotto il profilo economico delle sequenze negoziali complesse, non può nemmeno essere effettuata alcuna indagine sotto il profilo economico del singolo atto portato alla registrazione, posto che nella relazione illustrativa si afferma che non rilevano «gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione d’azienda la cessione totalitaria di quote)». In sostanza, è stato finalmente recepito il principio che se l’ordinamento prevede più forme giuridiche, l’ufficio non può sostituire una forma giuridica legittima con un’altra altrettanto legittima. La presunta ricerca degli effetti economici si tradurrebbe impropriamente, in tal caso, nella «qualificazione» di una o più operazioni in una ideale, paradigmatica, soltanto perché più onerosa fiscalmente. In sostanza, è stato recepito il principio del legittimo risparmio d’imposta, codificato dal comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

A ben vedere, il principio del legittimo risparmio d’imposta non può risultare una novità, trattandosi di un principio immanente nel sistema tributario, tant’è che risultava evocato, come si è riportato anche nell’altro articolo, anche nella relazione di accompagnamento del “vecchio” articolo 37-bis del Dpr 600/1973. È chiaro, dunque, che il principio del legittimo risparmio doveva necessariamente valere anche quando (prima del 1° gennaio 2018) gli uffici e i giudici hanno preteso di riqualificare sotto il profilo economico gli atti portati alla registrazione, disconoscendo la forma giuridica legittima utilizzata. In sostanza, poiché gli effetti economici sono una conseguenza, meglio una «qualificazione», degli effetti giuridici, questo processo di qualificazione non poteva portare nemmeno prima a sostituire una forma giuridica rispetto a un’altra, se quella utilizzata risultava legittima. Difatti, se una cessione totalitaria di quote veniva considerata sotto il profilo economico cessione d’azienda, non si faceva altro che sostituire, di fatto, una forma giuridica legittima (la cessione totalitaria di quote) con un’altra (la cessione d’azienda) altrettanto legittima, ma solamente più onerosa fiscalmente (la cessione d’azienda).

In questo modo veniva bellamente calpestato il principio del legittimo risparmio d’imposta.

Così che tutte le dispute giurisprudenziali sulla valenza innovativa oppure interpretativa della nuova norma dell’articolo 20 del registro dovrebbero tenere conto che già prima della legge di Bilancio 2018 doveva essere applicato il principio del legittimo risparmio d’imposta. E’ vero che il nuovo articolo 53-bis del registro richiama tutto l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, e quindi anche il principio del legittimo risparmio d’imposta codificato dal comma 4 di tale articolo, solamente dal 1° gennaio di quest’anno. Ma si tratta, come detto, di un principio immanente, dunque di “interesse generale”, che qualsiasi valutazione di ragionevolezza sull’efficacia temporale della nuova norma non può che accogliere, non essendo, la valutazione di ragionevolezza, evidentemente, riscontrabile «negli interessi del Fisco» (contra, Cassazione 4407 e 4589, rispettivamente del 23 e 28 febbraio 2018).

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