Controlli e liti

Induttivo legittimo solo con elementi sull’anno accertato

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di Roberto Bianchi

L’accertamento induttivo impone all’amministrazione finanziaria l’impiego di informazioni e notizie afferenti il medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento fa riferimento. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 16108/2017, che esclude la possibilità di desumere il reddito pertinente a una determinata annualità d’imposta da quello realizzato in annualità antecedenti. Ciò in quanto pesa sull’agenzia delle Entrate il gravame di equipaggiare l’accertamento con elementi di orientamento antitetico, risultando insufficiente, a tal proposito, la mera affermazione secondo la quale l’atto di accertamento è sostenuto da criteri ragionevoli.
Come si può evincere dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 24709/2016, 9973/2015, 6579/2008, 27008/2007) il principio “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’adozione del criterio induttivo di cui al Dpr. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, impone all’ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce, sicchè non è censurabile l’affermazione del giudice tributario, il quale abbia annullato l’accertamento escludendo la possibilità di desumere il reddito relativo ad un’annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all’amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi in senso contrario, risultando insufficiente, a tal fine, la mera affermazione secondo cui l’accertamento è sorretto da criteri ragionevoli” risulta essere applicabile anche ad accertamenti condotti ai sensi del Dpr. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). Ne consegue che, in applicazione del principio dell’accertamento fiscale, si impone l’afferenza dei dati raccolti a un determinato e specifico periodo di imposta, attesa l’autonomia di ciascun periodo di imposta legislativamente sancita dal dettato dello stesso art. 1 lett. b del Dpr n. 60/1973 e il principio della effettività della capacità contributiva posto, dall’art. 53 della Costituzione, a fondamento della legittimità di qualsiasi prelievo fiscale, che esclude la legittimità della “supposizione della costanza del reddito” in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito, anche se non è escluso il potere dell’Ufficio di avvalersi, nell’accertamento del reddito o del maggior reddito, di dati e notizie comunque raccolti, assolvendo così all’onere probatorio di cui è gravato.
Sulla scorta di tale postulato la Ctr Siciliana, con un richiamo non calzante alla fattispecie in esame, ha riconosciuto la legittimità della determinazione della percentuale di ricarico con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa al periodo di imposta precedente, ma ciò ha comunque riguardato un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti l’esercizio in corso come sono le rimanenze iniziali e finali di magazzino (Cassazione, sentenze 5049/2011, 4952/2012), mentre nel caso in esame l’applicazione dei dati desunti da altra annualità non ha interessato la percentuale di ricarico, ma proprio la determinazione degli incassi giornalieri.
In fattispecie come queste, il giudice del merito avrebbe dovuto vagliare se l’ufficio, oltre a desumere il reddito relativo a una annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti, avesse assolto all’onere probatorio di fornire ulteriori elementi a supporto della ricostruzione reddituale proposta poiché incombe all’amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi in tal senso.
Pertanto la Ctr non avrebbe dovuto limitarsi a valutare tale circostanza, ma avrebbe dovuto considerare se la ricostruzione del reddito era stata fondata anche su altri elementi e procedere alla loro compiuta valutazione sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie.

L’ordinanza n. 16108/2017 della Cassazione

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