Informazioni fiscali, lo scambio automatico verso il Cdm
Lo scambio automatico di informazioni fiscali in ambito Ue approda oggi al pre-Consiglio dei ministri.
Il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2015/2376 , approvato sul filo di lana a metà dicembre, torna sul tavolo dell’esecutivo dopo aver incassato i pareri delle commissioni parlamentari. Si tratta del provvedimento che colpisce le pianificazioni fiscali aggressive e tende all’armonizzazione - o quantomeno al fairness - degli accordi di ottimizzazione e di certezza fiscale che interessano più amministrazioni. In sostanza, con il decreto si consente alle Entrate di acquisire una lunga serie di informazioni e dati su accordi e ruling che presentano una dimensione transnazionale ma che hanno effetti anche sul territorio italiano. Nel mirino potranno finire dunque gli accordi siglati dai contribuenti esteri con le amministrazioni fiscali che hanno rilevanza ai fini degli accertamenti sui tributi italiani.
La direttiva 2015/2376 introduce una definizione più ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprende ulteriori ipotesi, dagli accordi che determinano l’esistenza (o l’assenza) di una stabile organizzazione, a quelli che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione. Ancora, nel raggio del decreto entrano gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento e gli accordi che istituiscono lo status fiscale di “entità ibrida” in uno Stato membro, legata a un residente di un’altra giurisdizione, e infine il faro è puntato sugli accordi per l’ammortamento di un bene acquistato da una società di un gruppo in un altro Paese.
Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, che avrà per platea tutti gli Stati membri, avverrà sulla base di un formulario-tipo ispirato a quelli Ocse sulle «pratiche fiscali dannose».
La trasparenza intra-Ue avrà ovviamente alcuni limiti, determinati dal rispetto di diritti equivalenti. Ad esempio la trasmissione di informazioni non deve comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale e neppure la diffusione di informazioni contrarie all’ordine pubblico. In omaggio alla certezza del diritto, sono esclusi dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con Paesi terzi, secondo il quadro di trattati internazionali esistenti, se tali trattati non consentono la divulgazione.
Tra i destinatari delle informazioni scambiate c’è anche la Commissione europea, per semplici ragioni di monitoraggio sull’effettiva applicazione dello scambio automatico dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
Tra l’altro nei giorni scorsi, proprio in applicazione della direttiva, è stato istituito il registro centrale europeo in cui confluiranno tutte le informazioni obbligatorie, in sostanza il database storico e puntuale dei ruling.
Rientrano ovviamente nello scambio automatico obbligatorio i ruling ordinari e quelli di “nuova generazione”, dall’«anti-abuso» alla «cooperative compliance» fino ai «nuovi investimenti».