Imposte

Iperammortamento del leasing, periodo di sorveglianza esteso

di Luca Gaiani

Periodo di sorveglianza rebus per gli investimenti iperammortizzabili in leasing. L’articolo 7 del decreto dignità prevede l’obbligo di mantenimento dei beni per il periodo di fruizione dell’iperammortamento, pena la perdita retroattiva del beneficio. Nel caso di locazione finanziaria, la deduzione si protrae, oltre che per la durata del leasing, per l’ulteriore tempo di ammortamento del prezzo di riscatto il che rischia di allungare a dismisura, e anche oltre la vita utile del bene, il vincolo di possesso. Dubbi anche sulla possibilità di evitare la decadenza dall’incentivo nel caso in cui la vendita prima del termine di deduzione sia causata dalla cessazione della attività.

Le prime analisi sulla stretta del decreto legge 87/2018 sull’iperammortamento stanno evidenziando talune problematiche e dubbi applicativi che si auspica vengano chiariti in sede di conversione. Oltre alle criticità riguardanti le imprese che lavorano con cantieri all’estero (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), un diffuso problema interpretativo riguarda la durata del periodo di sorveglianza per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. La norma impone, per non decadere dall’agevolazione, di non cedere o delocalizzare il bene 4.0 «nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo», salvo l’acquisto, nell’anno di cessione, di un nuovo bene con caratteristiche non inferiori a quelle del cespite dismesso.

Per i beni in proprietà, il vincolo temporale coincide con l’intero periodo in cui si effettua l’ammortamento fiscale (coefficienti del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 con riduzione a metà nel primo anno). Ad esempio, per un impianto avente coefficiente 15%, con entrata in funzione e interconnessione nel 2018 (dopo il 14 luglio), il periodo di sorveglianza sarà di otto esercizi e la cessione sarà liberà solo dal 2026.

Nel caso di locazione finanziaria, la deduzione della maggiorazione dei canoni (150% della quota capitale) si effettua su un periodo pari alla metà del tempo di ammortamento (calcolato senza tener conto della riduzione del coefficiente nel primo anno). Tornando all’esempio, la iper deduzione, in caso di leasing riguarderà 3,33 anni, cioè 40 mesi interi, periodo nel quale il bene resta in “sorveglianza”. Nel caso di riscatto, l’iper ammortamento prosegue però anche sul prezzo pagato (che in genere sarà modesto rispetto al valore complessivo dell’investimento) secondo un ordinario piano di ammortamento fiscale (nell’esempio, altri otto esercizi). Ci si chiede, allora, se la vendita o il trasferimento all’estero in quest’ultimo periodo (dal riscatto in avanti) faccia decadere il bonus limitatamente a quanto dedotto a titolo di ammortamento (150% del prezzo di riscatto), come pare ragionevole, o si estenda anche agli importi scalati sui canoni di leasing (con una sorveglianza di oltre undici anni).

Un altro tema riguarda l’assenza di ogni possibile via di uscita dalla penalizzazione per le aziende che, dopo diversi anni dall’investimento, ma prima di terminare l’iperammortamento, si trovano costrette a cedere il bene, senza poterne acquistare uno nuovo, a seguito della cessazione della attività per una crisi finanziaria. In questo caso il recupero fiscale retroattivo rischierebbe seriamente di portare l’impresa in default e dovrebbe dunque essere introdotta una possibile disapplicazione su istanza del contribuente.

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