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Prodotti soggetti ad accisa: ok alle «altre imposte indirette» solo se c’è nesso con il consumo

L’Avvocato generale Ue ribadisce che per qualificare il tributo non basta la mera ripercussione su fattura o l’esistenza di un meccanismo contrattuale di addebito

di Giorgio Emanuele Degani

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non recepisce come “altra imposta indiretta” ogni prelievo che si ripercuota sul consumatore finale, ma soltanto quei tributi che presentano un nesso diretto e indissolubile con i quantitativi effettivamente consumati. È il principio di diritto proposto dall’Avvocato generale nella causa T-653/24, che ribadisce la centralità della dimensione quantitativa del consumo quale criterio decisivo per l’appartenenza alla famiglia delle accise armonizzate...