Iva detraibile in assenza di verifiche sul fornitore
Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte non può essere negato a un soggetto che opera nel settore alimentare per il solo motivo che questi non ha rispettato gli obblighi relativi all’individuazione dei suoi fornitori ai fini della rintracciabilità degli alimenti (articolo 18, paragrafo 2, regolamento 178/2002/Ce).
L’inosservanza di tali obblighi può costituire soltanto uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, potrebbero indicare che il cessionario sapeva/avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode Iva. Inoltre, l’assenza di verifica della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva/avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’operazione che si inscriveva in una frode.
In questi termini la Corte di giustizia, con la sentenza depositata ieri (causa C-329/18), si è pronunciata in riferimento a un presunto caso di frode fiscale.
A una società lettone era stata recuperata l’Iva detratta a seguito di acquisti di generi alimentari da società ritenute fittizie.
Secondo l’Amministrazione fiscale locale la mancata verifica approfondita della sua parte contrattuale – obbligo previsto dalla normativa europea che disciplina il settore alimentare – dimostrerebbe il coinvolgimento della società alla frode.
I giudici europei, in questo caso, ritengono prevalente la tutela del diritto alla detrazione sugli interessi erariali. Il diniego di tale diritto in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi derivanti da una normativa extrafiscale non trova alcun fondamento giuridico nella Direttiva Iva. Tali obblighi sono estranei ai requisiti sostanziali e formali richiesti affinché l’esercizio del diritto alla detrazione sia legittimo.
Al riguardo si ricorda che è orientamento costante della giurisprudenza unionale (per tutte si ceda la sentenza C-277/14) vincolare la detrazione dell’imposta alle sole condizioni sostanziali (status di soggetto passivo del cessionario ed impiego “a valle” dei beni per l’effettuazione di operazioni imponibili) e formali (possesso di una fattura formalmente corretta).
È evidente come, tra queste, non rientri il criterio dell’esistenza del fornitore. Il fatto che l’acquirente ne abbia omesso la verifica non può implicare di per sé il venir meno del diritto.
Tutt’al più può essere un sintomo, valutabile insieme ad altri, del coinvolgimento dell’acquirente in una frode Iva il cui onere probatorio deve essere assolto dall’amministrazione finanziaria.
La sentenza segna, poi, un altro punto a favore del contribuente che ha detratto. Se quest’ultimo non ha effettuato il controllo sulla regolarità della registrazione dei suoi fornitori, violando la disciplina Ue per i prodotti alimentari, non può, per siffatto motivo, subire un accertamento per frode Iva.