Iva, lettere d’intento semplificate
Operatori ancora in attesa del provvedimento dell’agenzia delle Entrate che definirà in dettaglio le modalità di gestione delle lettere d’intento sia per il fornitore che per l’esportatore abituale. Comunque, dal 1° gennaio 2020 il legislatore ha introdotto notevoli semplificazioni per l’emissione e il controllo delle singole lettere d’intento e nel contempo ha inasprito le relative sanzioni.
Per i carburanti le lettere d’intento non sono più utilizzabili se non per gli acquisti fatti da un deposito commerciale dagli autotrasportatori per l’esecuzione della propria attività. In particolare, l’articolo 12-septies del Dl 34/2019 (decreto Crescita) stabilisce che l’esportatore abituale deve predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate che rilascia una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.
L’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione alla dogana.
Il fornitore a sua volta, però, deve indicare nella fattura emessa senza applicazione dell’imposta gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall’esportatore, rilasciato dall’agenzia delle Entrate.
Inoltre si segnala che il decreto Crescita ha anche modificato le sanzioni applicabili (articolo 7 comma 4 bis del Dlgs 471/97) prevedendo una sanzione dal 100 al 200% per il fornitore che, prima di emettere la fattura senza imposta, non abbia riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.
Nel caso di importazione, l’esportatore abituale che vuole importare senza applicazione dell’Iva deve indicare il predetto protocollo di presentazione nella dichiarazione doganale. La dogana, per la verifica di tali indicazioni potrà disporre della banca dati delle dichiarazioni di intento dell’agenzia delle Entrate. In questo modo, l’operatore non è più obbligato a consegnare in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.