Imposte

Iva, niente abuso del diritto se la beneficiaria della scissione è operativa

La risposta a interpello 282: non è elusiva l’attribuzione alla società controllante degli asset relativi all’attività non caratteristica svolta dalla scissa

di Francesco Paolo Fabbri

Nessun abuso in caso di scissione con attribuzione alla società controllante degli asset relativi all’attività non caratteristica svolta dalla scissa. Ciò, però, con riferimento all’Iva, a condizione che i beni vengano assegnati a società che esercitano un’attività economica effettiva. È questo il principio desumibile dalla risposta a interpello 282 del 23 aprile 2021 dell’agenzia delle Entrate, che ha esaminato un’operazione di riorganizzazione nell’ambito di un gruppo societario.

Nel caso sottoposto alle Entrate la società istante, holding mista che esercita prevalentemente l’attività agricola (commercializzazione di prodotti vinicoli), intende scindersi a favore della società che la controlla al 100 per cento. A quest’ultima, in particolare, la scissa attribuirebbe le attività non rientranti nel proprio «core business», al fine di riorganizzare l’attività complessivamente svolta dal gruppo a livello “settoriale”. A seguito dell’operazione, quindi, la società scissa si concentrerebbe sulla sola commercializzazione dei prodotti vinicoli e sul coordinamento tecnico e gestionale delle società partecipate direttamente e indirettamente, le quali comunque operano nel proprio settore di riferimento.

In tale contesto viene richiesto all’Amministrazione finanziaria se la prospettata scissione rappresenta ipotesi abusiva, sia ai fini delle imposte dirette che di Iva e registro. Abusività che, in considerazione di quanto rappresentato nell’interpello, non viene evidentemente rilevata da parte dell’agenzia delle Entrate.

Nell’esprimersi sulla fattispecie l’autorità fiscale riepiloga preliminarmente i tratti essenziali delle operazioni elusive, richiamando, in particolare, la necessità di procedere “per gradi”. Ossia, riportano le Entrate, dovendosi verificare in primo luogo la sussistenza del vantaggio fiscale “indebito”, solo in presenza del quale occorre procedere con l’esame degli altri requisiti richiamati dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 (essenzialità di tale vantaggio fiscale indebito e assenza di sostanza economica, nonché, da ultimo, fondatezza e non marginalità delle ragioni extra fiscali dell’operazione). Riferisce quindi l’Agenzia che, sia ai fini delle dirette che di Iva e registro, la scissione in esame non dà luogo ad alcun vantaggio fiscale indebito. Motivo per cui, in linea con quanto affermato in precedenza, non vengono esaminati gli ulteriori presupposti che farebbero ritenere l’operazione elusiva. Tuttavia, se con riferimento alle imposte dirette l’Amministrazione finanziaria si limita ad affermare l’assenza del vantaggio fiscale indebito (non rientrando pertanto la scissione tra le operazioni abusive), ai fini Iva la stessa Amministrazione riporta una specificazione interessante.

Precisa infatti l’Agenzia il presupposto di applicazione dell’articolo 2, comma 3, lettera f) del Dpr 633/1972, norma che esclude dall’applicazione dell’Iva i passaggi di beni in dipendenza, tra l’altro, delle operazioni di scissione. In particolare, secondo le Entrate per poter usufruire dell’esclusione da Iva i beni devono risultare trasferiti non solamente “in occasione” dell’operazione di ristrutturazione aziendale, bensì in modo funzionale alla medesima operazione. La possibilità di non applicare l’Iva è infatti ammessa, sempre a parere dell’autorità fiscale, per agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, evitando di gravare il beneficiario di un onere fiscale “smisurato” (il quale verrebbe in ogni caso recuperato tramite la detrazione dell’imposta versata a monte).

Per questo motivo l’Agenzia specifica che l’attribuzione dei beni senza applicazione dell’imposta configura abuso solamente qualora i beni vengano assegnati a società di “mero godimento”, che non esercitano alcuna attività economica. Circostanza che, sulla base di quanto affermato dalla società istante, non si verifica nella fattispecie di cui all’istanza di interpello in esame, nella quale la scissione risulta operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività d’impresa da parte della società beneficiaria della scissione (controllante al 100% dell’istante).

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