Adempimenti

L’e-fattura verso la Pa si allinea ai privati nelle cause di rifiuto dei documenti

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di Rosario Farina e Benedetto Santacroce

Doppie regole e doppi flussi per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e tra privati. Sarebbe invece necessaria una perfetta sintonia tra i flussi: in questo senso il Dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018, cerca di porre rimedio almeno alle causali che consentono alla Pa di rifiutare le fatture elettroniche.

In particolare, l’articolo 15-bis della nuova normativa fa un importante passo in avanti nell’armonizzazione delle due discipline.Vediamo come.

Il rifiuto della Pa
Il suddetto articolo modifica la legge n. 244/2007 di introduzione della fatturazione elettronica verso la Pa integrandola con la previsione delle «cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati». Questa novità assume particolare importanza tenendo conto che nella fatturazione verso la Pa vengono mantenute, a differenza dei privati, le cosiddette “notifiche d’esito committente”. Infatti per ogni fattura elettronica ricevuta la pubblica amministrazione entro il termine di 15 giorni può inviare una notifica di accettazione/rifiuto.

È emerso che spesso gli uffici della pubblica amministrazione utilizzano la procedura di rifiuto impropriamente non per evidenziare ad esempio l’inesistenza di un rapporto negoziale ma per richieste di rettifica relative ai prezzi o alle quantità di beni o servizi oggetto di cessione/prestazione che, per essere risolti, dovrebbero invece essere gestiti nell’ambito del normale contraddittorio esistente nei rapporti commerciali.

Procedure disallineate
Le esigenze di armonizzazione del flusso verso la Pa rispetto ai privati non si limitano alle suddette notifiche. Anche diverso è il comportamento in caso di impossibilità di recapito da parte dello Sdi. Nel caso di privati il documento viene messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web delle Entrate e il cedente/prestatore, a cui è notificato dallo Sdi una ricevuta di impossibilità di recapito, è tenuto a comunicare al suo cliente che l’originale della fattura è disponibile in tale area. Nel caso in cui il cliente è la Pa, trascorsi 10 giorni dall’ invio della notifica di mancata consegna, il Sdi invece invia al mittente un’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. L’attestazione è composta da un file zippato contenente la fattura originale e il file Xml di notifica sottoscritto elettronicamente che deve essere inoltrato telematicamente dal cedente all’amministrazione destinataria utilizzando altri canali (mail, Pec). Relativamente all’indirizzamento, la trasmissione della fattura elettronica verso la Pa è vincolata dalla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pa, mentre per i privati la trasmissione è possibile anche senza conoscere il codice destinatario in quanto il provvedimento consente al soggetto passivo Iva, attraverso la funzione di registrazione presso il sito delle Entrate, di scegliere la modalità di ricezione delle e-fatture.

Il cedente/prestatore nei confronti dei clienti privati che non si sono registrati e non hanno fornito nessun dato per l’indirizzamento (Pec o codice destinatario) può utilizzare il solo codice convenzionale “0000000” e in questo caso la fattura viene messa a disposizione dal Sdi nella loro area riservata del sito web delle Entrate con necessità dell’emittente di comunicare che l’originale del documento è a disposizione in tale area. A differenza della fattura elettronica verso i privati, nei confronti della Pa l’analogo codice fittizio “999999” può essere utilizzato solo se a fronte del codice fiscale del destinatario non esiste alcun codice destinatario nell’Indice della Pa. Conseguentemente devono essere gestite nell’anagrafica cliente dei soggetti emittenti anche due codici destinatario di lunghezza diversa (6 caratteri per la Pa e 7 per i privati).

I controlli
Il diverso funzionamento del flusso verso la Pa determina controlli diversi da parte dello Sdi rispetto al flusso verso i privati. In tal senso risulta determinante per l’emittente indicare quale è il formato prescelto nel campo 1.1.3 del tracciato “Formato Trasmissione” (FPR12 se il cliente è Pa, FPA12 se il cliente è privato). Un’altra differenza è quella relativa alla firma digitale delle fatture: mentre nei confronti della Pa è obbligatoria (attraverso le tipologie di firma CadES e XadES), nei rapporti tra privati è facoltativa.

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