L’imponibile Iva «segue» il regime
Chi assolve l’Iva tramite reverse charge indica l’imponibile tra gli acquisti e la relativa imposta sia tra quella esigibile che quella detratta. L’Iva dovuta dalla Pa per le operazioni soggette a split payment va invece evidenziata (solo) da quest’ultima tra i debiti, eccezion fatta per le fatture afferenti la sfera istituzionale. Nella comunicazione trovano poi spazio anche i regimi speciali Iva.
Le faq sul sito dell’agenzia delle Entrate hanno fatto chiarezza sulle modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in determinate situazioni. È il caso, ad esempio, delle operazioni per le quali l’imposta è assolta da parte del cessionario o del committente mediante inversione contabile. Il soggetto che emette fattura ad aliquota zero deve solamente indicare l’imponibile nel rigo VP2 (totale operazioni attive, al netto dell’Iva). Chi la riceve, inserisce l’imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive, al netto dell’Iva) e la relativa imposta sia nel rigo afferente quella esigibile (VP4) che in quello dell’Iva detratta (VP5). Ovviamente, l’imposta va indicata in VP5 solo quando è detraibile. Se la detrazione è parziale – per indetraibilità oggettiva, soggettiva o “specifica” – va riportata solo la quota detratta.
Così, ad esempio, mentre chi emette una fattura per un servizio di pulizia relativo a un edificio (articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr 633/1972) indica il solo imponibile tra le operazioni attive, chi riceve il documento indica l’imponibile nel rigo VP3 e l’imposta sia in VP4 che in VP5.
Altro caso sono le fatture per le quali l’imposta deve essere versata da parte della Pa che riceve il documento in base all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 (split payment). Chi emette la fattura comunica l’imponibile nel totale delle operazioni attive, mentre non deve indicare mai la relativa imposta. Quest’ultima, infatti, confluisce nel rigo VP4 del modello presentato dall’ente pubblico, qualora afferente la sfera commerciale.
Le amministrazioni pubbliche (titolari di partita Iva) non dovranno invece indicare nella comunicazione le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment afferenti le attività istituzionali. In questi casi, infatti, l’Iva va versata con le modalità previste dalla circolare n. 15/E del 2015.
Il modello accoglie anche le operazioni poste in essere da soggetti che adottano regimi speciali. Ad esempio, chi applica il regime del margine deve indicare l’importo complessivo dei corrispettivi tra le operazioni attive (rigo VP2). Per contro, in relazione agli acquisti per cui trova applicazione il regime speciale, non dev’essere indicata l’imposta indetraibile nel rigo VP5. Più in generale, laddove il contribuente applichi un regime che comporta un criterio speciale di determinazione dell’imposta dovuta, in VP4 va indicato solo l’ammontare dell’Iva risultante dal meccanismo del particolare regime. Analogo ragionamento per l’Iva detratta da indicare nel rigo VP5. Le Entrate hanno inoltre chiarito che il credito da rettifica della detrazione, come in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario, va indicato nel rigo VP5 - Iva detratta.
Infine, le faq delle Entrate precisano che in VP2, rigo che accoglie l’imponibile relativo alle operazioni attive, non vanno ricomprese quelle escluse da Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972. Chi applica uno dei «regimi monofase» indica in VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risulta debitore dell’imposta. Gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano in detto rigo l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.