1. In sintesi
Ad un mese dall’avvio delle nuove modalità di comunicazione delle opzioni relative al Superbonus 2025, e con migliaia di lettere di controllo in arrivo entro fine mese, è fondamentale per professionisti e contribuenti prestare attenzione alle novità operative introdotte dall’agenzia delle Entrate.
In particolare, con il provvedimento direttoriale 321370 del 7 agosto è stata approvata la versione aggiornata del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche da utilizzare per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito relative alle spese per interventi rientranti nel c.d. Superbonus sostenute nel 2025.
L’aggiornamento opera un restyling della precedente modulistica, recependo in particolare le limitazioni introdotte dal cd. blocco delle cessioni, introdotto con il Dl 11/2023 e successivamente rafforzato dal Dl 39/2024.
Il nuovo modello è obbligatorio a partire dall’8 settembre 2025 ma restano comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 con la precedente versione, approvata con il provvedimento 35873 del 3 febbraio 2022 e modificata dal provvedimento 202205 del 10 giugno 2022. Attenzione alle scadenze: il termine ultimo per l’invio è fissato al 16 marzo 2026, senza possibilità di “remissione in bonis”. Pertanto, il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento in questione riepiloga anche le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi crediti tramite modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese sostenute negli anni fino al 2024. Contestualmente, sono stati eliminati i campi e i riferimenti non più attuali, rendendo il modello più snello e pienamente coerente con il quadro normativo vigente.
2. Il quadro normativo
L’articolo 119 del Dl 34/2020 disciplina le detrazioni spettanti per taluni interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico. Ai sensi dell’articolo 121 dello stesso decreto, i soggetti che sostengono le spese per la realizzazione dei suddetti interventi, negli anni dal 2020 al 2025, possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, tra due opzioni:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante;
b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Negli ultimi anni, il quadro normativo dei bonus edilizi e della circolazione dei relativi crediti ha subito numerosi interventi normativi. In particolare, si ricorda che, in virtù dell’articolo 121 del Dl 34/2020, l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito sono oggi ammesse esclusivamente per le spese sostenute nel 2025 legate agli interventi rientranti nel Superbonus.
Sono infatti esclusi i cd. “bonus minori”, per i quali la possibilità di esercitare tali opzioni è stata prevista solo fino alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024.
Inoltre, in applicazione dell’articolo 4-bis, comma 7, del Dl 39/2024, a decorrere dal 29 maggio 2024, non è più consentita ai beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite (il divieto invece non si applica ai crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale del cessionario che ha maturato il bonus con lo sconto in fattura; in proposito vedi anche Bonus edilizi, cessione o spalmatura decennale per i crediti in scadenza sulla recente risposta a interpello 240 del 15 settembre 2025 delle Entrate ).
Ebbene, l’aggiornamento del 7 agosto scorso ha recepito le varie modifiche normative intervenute nel tempo, eliminando codici e riferimenti ormai superati (nel nuovo modello non è più presente, ad esempio, la casella “Edilizia libera”), realizzando così un intervento di razionalizzazione e semplificazione.
3. La documentazione da acquisire
Come risulta dalle stesse istruzioni allegate al nuovo modello, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) nonché dai Caf;
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
4. I soggetti tenuti all’invio della comunicazione
Con riferimento ai soggetti tenuti all’invio della comunicazione in questione occorre operare il seguente distinguo:
• per gli interventi sulle singole unità immobiliari la comunicazione è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia;
• per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici la comunicazione può essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
b) dall’amministratore di condominio, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato;
c) da uno dei condòmini incaricato nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile, non vi sia obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto.
In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
5. Invio della comunicazione e scadenze
La comunicazione delle opzioni relative al Superbonus 2025, da effettuarsi con il nuovo modello operativo dall’8 settembre 2025, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 16 marzo 2026. Il rispetto delle tempistiche è fondamentale visto che l’invio tardivo oltre le scadenze comporta la decadenza dal diritto all’opzione, anche in presenza dei requisiti per accedere al beneficio. Difatti, non risulta consentito avvalersi della cd. “remissione in bonis” per trasmettere le comunicazioni oltre il suddetto termine o correggere eventuali errori sostanziali (viene così superata l’apertura interpretativa precedentemente ammessa con circolare 33/E del 6 ottobre 2022).
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta di presa in carico o di scarto (con indicazione in quest’ultimo caso delle relative motivazioni), resa disponibile al soggetto che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.
La comunicazione può essere:
• annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio;
• sostituita integralmente con una nuova comunicazione, anch’essa da inviare entro il quinto giorno successivo a quello di invio.
Fanno eccezione le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2026, per le quali i termini per l’annullamento o la sostituzione scadono inderogabilmente il 5 aprile 2026: oltre tale data non sarà più possibile effettuare alcuna modifica.
Sono previste infine regole particolari per le seguenti tipologie di intervento:
• interventi che richiedono l’asseverazione Enea: la comunicazione deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’Enea trasmette i dati sintetici delle asseverazioni all’Agenzia che avrà il compito di verificare l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa;
• interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: il condòmino beneficiario deve comunicare tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Invece, nel caso di invio da parte dell’amministratore o del condòmino incaricato, tali soggetti sono tenuti a comunicare il protocollo telematico della comunicazione inviata.


