Imposte

L’Irap incerta dei collaboratori

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di Gianfranco Ferranti

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il presupposto impositivo dell’Irap non è configurabile se il contribuente si avvale di un dipendente con mansioni esecutive. Continuano però a sussistere incertezze per chi impiega un collaboratore familiare o due lavoratori part-time, per i criteri in base ai quali desumere la natura occasionale o continuativa del rapporto e per l’applicabilità delle sanzioni ai comportamenti pregressi.

Nella sentenza a Sezioni unite 9451/2016 è stato affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente si avvale «in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive», che rechino all’attività svolta dal contribuente «un apporto del tutto mediato o … generico».

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Le mansioni non devono «concorrere» o «combinarsi» con l’attività esercitata dal contribuente, cioè non possono essere «professionali» bensì «meramente esecutive». Non sono, ad esempio, esclusi dal tributo i contribuenti che si avvalgono dell’opera di un professionista più giovane o di un collaboratore direttamente coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni rese ai clienti (ad esempio il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Si deve trattare, quindi, di attività generiche, quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali. Di conseguenza, è importante che le mansioni svolte vengano attentamente precisate in sede contrattuale.

Il collaboratore familiare

L’ambito di applicazione di tale principio non è circoscritto ai soli artisti e professionisti ma riguarda anche gli imprenditori individuali quali agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, i coltivatori diretti del fondo e in genere i piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza di legittimità non è, però, univoca in merito all’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari. In passato era stato sostenuto che tale attività comportava sempre l’assoggettamento all’Irap (sentenze 10777/2013, 1537 e 22628/2014). Nell’ordinanza 17429/2016 è stato, invece, correttamente ritenuto che va applicato anche in questi casi il principio della irrilevanza dell’impiego di un collaboratore con mansioni esecutive. In altre quattro ordinanze (12616, 20282 e 24060/2016 e 16742/2017) la Cassazione ha, invece, riaffermato il precedente orientamento interpretativo. In queste ultime pronunce non è stata fatta alcuna menzione della sentenza a Sezioni unite 9451/2016 ma sono stati semplicemente richiamati i “precedenti”, il che lascia sperare in un “ripensamento” della Suprema corte. È in ogni caso opportuno che le mansioni svolte dal collaboratore vengano precisate nell’atto costitutivo dell’impresa familiare.

Il part-time

Si ritiene possibile escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale, che dovrebbero risultare equivalenti ad uno a tempo pieno. Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema corte (ordinanze 16374/2017, 24078 e 26293/2016) si è finora orientata in senso contrario, affermando che tale circostanza configura di per sé il superamento della “soglia” fissata dalle Sezioni Unite.

Nella sentenza a Sezioni unite 7291/2016 è stato affermato, con riguardo ai medici convenzionati con il Ssn che svolgono in forma associata l’attività di medicina di gruppo, che la presenza di «personale di segreteria o infermieristico comune» va considerata «la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare il servizio». Alla luce di tale sentenza si ritiene che l’esclusione dal tributo regionale sussista anche in presenza di un collaboratore esecutivo per ciascuno dei medici.

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