Contabilità

La benefit corporation è società tipica

di Ilaria Belluco e Matteo Marciano

Con il termine benefit corporation (o società benefit) si intendono quelle società, definite dall’articolo 1, commi 376-384, legge 208/15 (legge stabilità 2016) che, per previsione statutaria, sono legalmente tenute a indirizzare lo svolgimento dell’attività economica non solo allo scopo di lucro, ma anche a finalità altruistiche di “beneficio comune”.

In questo contesto, i notai del Triveneto con la massima S.A.1. si sono chiesti se il legislatore, mediante l’introduzione delle benefit corporation, abbia inteso immettere nel nostro ordinamento un nuovo tipo di società o si sia limitato a declinare, nell’ambito delle società già tipizzate, una serie di requisiti necessari affinché queste possano fregiarsi della qualifica di società benefit, concludendo per l’inidoneità delle stesse a costituire un genere societario autonomo con causa propria: tali enti appartengono, quindi, alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, caratterizzate però dal perseguimento delle finalità indicate dalla normativa.

Stante quanto precede, come logica conseguenza il passaggio da una società tradizionale a una benefit corporation potrà attuarsi semplicemente attraverso la modifica del contratto sociale o dello statuto della società di partenza senza che sia necessario procedere, invece, alla trasformazione di un tipo di società in un altro.

L’analisi dei notai triveneti prosegue indagando la posizione dei soci non consenzienti quando intervenga la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto di una società già costituita al fine di rendere l’oggetto sociale coerente con quanto richiesto dalla normativa in commento e l’eventuale sussistenza in capo a questi del diritto di recesso.

Sul punto, ripercorrendo quanto evidenziato da alcuni interpreti, sarà necessario distinguere a seconda che la modifica interessi le società di persone oppure le società di capitali.

In relazione alle prime, essendo la materia della modifica dei patti sociali governata dal principio dell’unanimità, è possibile sostenere che la loro modifica in senso coerente con quanto necessario ad ottenere la qualifica di benefit corporation non inciderà in alcun modo sul diritto di recesso, salva ovviamente l’ipotesi in cui il contratto sociale della società dovesse prevedere la possibilità di una sua modificazione a maggioranza. In tal caso, sarà quindi necessario verificare se il cambiamento dell’oggetto sociale sia o meno disciplinato quale causa convenzionale di recesso.

Nell’ambito delle società di capitali risulta, invece, più complicato condurre un ragionamento in termini astratti e giungere a conclusioni generalmente valide, dipendendo la soluzione di volta in volta dallo specifico tenore della concreta modificazione statutaria.

Sembra tuttavia potersi sostenere, almeno per quanto riguarda le Spa, che le modificazioni statutarie che introducono - per finalità altruistiche - nuovi destinatari dei benefici provenienti dalla società, incidendo sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell’attività comune, possono ricondursi all’interno delle cause di recesso di cui all’articolo 2437, lettera g) del codice civile.

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