Si considerano di comodo le società che dichiarano ricavi effettivi e incrementi delle rimanenze inferiori ai ricavi minimi risultanti dal test di operatività. Con l’ordinanza dello scorso 30 luglio la Cassazione ha affermato che il primo anno di attività non può essere utile ai fini del suddetto test con la conseguenza che per tutto il primo triennio di vita non può applicarsi la disciplina delle società di comodo, lasciando dunque alle Entrate dimostrare in altro modo, con onere della prova a proprio carico, il profilo di società non operativa. Vediamo qual è la soglia dei ricavi effettivi perché il test di operatività si consideri superato.
La disciplina della società di comodo prevista dall’articolo 30, legge 724/1994 è finalizzata ad individuare, per presunzione legale, un reddito minimo, calcolato in base a determinati coefficienti da applicare all’attivo immobilizzato di bilancio. Il calcolo va eseguito prendendo in considerazione non il solo anno oggetto di verifica ma l’intero triennio comprensivo di tale anno e dei due precedenti.
Come ci si deve comportare nel caso di una società che si trova nel primo triennio? Opera comunque...